Art. 2860 C.C. – Capacità per il rilascio

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2860 c.c. regola l'iscrizione ipotecaria su immobili appartenenti a soggetti in regime di separazione dei beni o ai coniugi in comunione legale, definendo quale coniuge è legittimato a costituire l'ipoteca e quali beni possono essere vincolati. La norma coordina il diritto delle garanzie reali con il diritto di famiglia.

Ipoteca e regime patrimoniale tra coniugi

Nel regime di comunione legale (artt. 177 e ss. c.c.): 1) i beni della comunione non possono essere ipotecati da un solo coniuge senza il consenso dell'altro (art. 180 c.c.); l'atto compiuto senza consenso è annullabile su istanza del coniuge non consenziente entro un anno dalla conoscenza; 2) i beni personali (art. 179 c.c.) possono essere ipotecati liberamente dal coniuge titolare, senza necessità di consenso dell'altro. Nel regime di separazione dei beni (art. 215 c.c.): ciascun coniuge può ipotecare i propri beni autonomamente, senza dover coinvolgere l'altro coniuge. In entrambi i casi, il notaio che riceve l'atto ipotecario deve verificare il regime patrimoniale dei coniugi e richiedere la dichiarazione del coniuge non stipulante sulla natura del bene (personale o comune) prima di procedere all'iscrizione.

Profili applicativi

La questione del consenso del coniuge in comunione legale è fonte di frequenti contenziosi nelle esecuzioni immobiliari: l'azione di annullamento dell'ipoteca costituita senza consenso può travolgere la garanzia bancaria se esercitata tempestivamente. Le banche richiedono sistematicamente la partecipazione di entrambi i coniugi all'atto di mutuo ipotecario o la dichiarazione del coniuge non stipulante sulla natura personale del bene.

In sintesi

In comunione legale, i beni comuni non possono essere ipotecati senza consenso di entrambi i coniugi; i beni personali sono liberamente ipotecabili dal coniuge titolare; in separazione, ciascun coniuge dispone autonomamente dei propri beni.