Testo della norma
Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Può procedere al rilascio soltanto chi ha la capacità di alienare.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2860 c.c. regola l'iscrizione ipotecaria su immobili appartenenti a soggetti in regime di separazione dei beni o ai coniugi in comunione legale, definendo quale coniuge è legittimato a costituire l'ipoteca e quali beni possono essere vincolati. La norma coordina il diritto delle garanzie reali con il diritto di famiglia.
Ipoteca e regime patrimoniale tra coniugi
Nel regime di comunione legale (artt. 177 e ss. c.c.): 1) i beni della comunione non possono essere ipotecati da un solo coniuge senza il consenso dell'altro (art. 180 c.c.); l'atto compiuto senza consenso è annullabile su istanza del coniuge non consenziente entro un anno dalla conoscenza; 2) i beni personali (art. 179 c.c.) possono essere ipotecati liberamente dal coniuge titolare, senza necessità di consenso dell'altro. Nel regime di separazione dei beni (art. 215 c.c.): ciascun coniuge può ipotecare i propri beni autonomamente, senza dover coinvolgere l'altro coniuge. In entrambi i casi, il notaio che riceve l'atto ipotecario deve verificare il regime patrimoniale dei coniugi e richiedere la dichiarazione del coniuge non stipulante sulla natura del bene (personale o comune) prima di procedere all'iscrizione.
Profili applicativi
La questione del consenso del coniuge in comunione legale è fonte di frequenti contenziosi nelle esecuzioni immobiliari: l'azione di annullamento dell'ipoteca costituita senza consenso può travolgere la garanzia bancaria se esercitata tempestivamente. Le banche richiedono sistematicamente la partecipazione di entrambi i coniugi all'atto di mutuo ipotecario o la dichiarazione del coniuge non stipulante sulla natura personale del bene.
In sintesi
In comunione legale, i beni comuni non possono essere ipotecati senza consenso di entrambi i coniugi; i beni personali sono liberamente ipotecabili dal coniuge titolare; in separazione, ciascun coniuge dispone autonomamente dei propri beni.