Art. 2863 C.C. – Ricupero dell’immobile rilasciato e abbandono dell’esecuzione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Finchè non sia avvenuta la vendita, il terzo può ricuperare l'immobile rilasciato, pagando i crediti iscritti e i loro accessori, oltre le spese.

Qualora la vendita sia avvenuta e, dopo pagati i creditori iscritti, vi sia un residuo del prezzo, questo spetta al terzo acquirente.

Il rilascio non ha effetto se il processo di esecuzione si estingue per rinunzia o per inattività delle parti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2863 c.c. disciplina le modalità di conservazione e consultazione del registro delle ipoteche, stabilendo le regole di accesso al sistema di pubblicità immobiliare e i diritti dei terzi di ottenere informazioni sulle iscrizioni esistenti. La norma garantisce la trasparenza del mercato immobiliare e la certezza delle situazioni giuridiche.

Conservatoria dei registri immobiliari e accesso pubblico

I registri delle ipoteche (oggi confluiti nei registri immobiliari gestiti dall'Agenzia delle Entrate - Conservatoria) sono pubblici: chiunque ha diritto di consultarli e ottenere certificati o visure. Le modalità di accesso prevedono: 1) visura ipotecaria per soggetto: elenca tutte le iscrizioni a carico o a favore di un determinato soggetto su qualsiasi immobile; 2) visura per immobile: elenca tutte le iscrizioni e trascrizioni che gravano su uno specifico immobile identificato catastalmente; 3) certificato ipotecario: documento ufficiale rilasciato dalla Conservatoria con valore di prova; 4) ispezione degli atti: possibilità di esaminare direttamente le note di iscrizione e i relativi titoli depositati. Con l'informatizzazione, le visure sono accessibili anche telematicamente tramite i servizi online dell'Agenzia delle Entrate.

Profili applicativi

La consultazione dei registri ipotecari è un adempimento fondamentale in qualsiasi operazione immobiliare: l'acquirente, il notaio, la banca e il professionista che assiste nel rogito devono verificare la situazione ipotecaria del bene prima del perfezionamento dell'atto. La visura ipotecaria aggiornata è documento imprescindibile nei fascicoli di due diligence immobiliare.

In sintesi

I registri immobiliari sono pubblici; chiunque può ottenere visure ipotecarie per soggetto o per immobile e certificati con valore probatorio; l'accesso telematico tramite l'Agenzia delle Entrate ha semplificato la consultazione.