Art. 2866 C.C. – Diritti del terzo nei confronti del debitore e di altri terzi acquirenti

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il terzo che ha pagato i creditori iscritti ovvero ha rilasciato l'immobile o sofferto l'espropriazione ha ragione d'indennità verso il suo autore, anche se si tratta di acquisto a titolo gratuito.

Ha pure diritto di subingresso nelle ipoteche costituite a favore del creditore soddisfatto sugli altri beni del debitore; se questi sono stati acquistati da terzi, non ha azione che contro coloro i quali hanno trascritto il loro acquisto in data posteriore alla trascrizione del suo titolo. Per esercitare il subingresso deve fare eseguire la relativa annotazione in conformità dell'art. 2843.

Il subingresso non pregiudica l'esercizio del diritto di surrogazione stabilito dall'art. 2856 a favore dei creditori che hanno un'iscrizione anteriore alla trascrizione del titolo del terzo acquirente.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2866 c.c. disciplina la costituzione di ipoteca su beni appartenenti a soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati, beneficiari di amministrazione di sostegno), prevedendo che tale atto richieda l'autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale. La norma tutela i soggetti vulnerabili dal rischio che i propri beni immobili vengano gravati da ipoteche pregiudizievoli per i loro interessi.

Ipoteca su beni di soggetti incapaci

La costituzione di ipoteca su beni di soggetti incapaci richiede, a seconda della tipologia di incapacità: 1) minore sotto tutela: autorizzazione del giudice tutelare (art. 374, n. 3, c.c.), previo parere del consiglio di famiglia ove previsto; 2) interdetto: il tutore deve ottenere l'autorizzazione del giudice tutelare, con specifica indicazione dell'immobile da ipotecare e della ragione economica dell'operazione; 3) inabilitato: il curatore può assistere il soggetto nella costituzione dell'ipoteca, ma richiede anch'esso autorizzazione per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione; 4) beneficiario di ADS: dipende dai poteri conferiti all'amministratore di sostegno dal decreto di nomina; se non specificamente autorizzato, l'atto richiede integrazione dei poteri. L'ipoteca costituita senza le prescritte autorizzazioni è annullabile su istanza dell'incapace o dei suoi rappresentanti entro cinque anni dal raggiungimento della capacità.

Profili applicativi

Le autorizzazioni giudiziarie per ipotecare beni di incapaci sono frequenti nelle situazioni in cui il tutore o amministratore deve accendere un mutuo per finanziare la manutenzione straordinaria dell'immobile o far fronte a spese sanitarie urgenti. Il giudice tutelare valuta se l'operazione sia nell'interesse dell'incapace, esaminando il piano di rimborso e il valore del bene rispetto al debito da garantire.

In sintesi

La costituzione di ipoteca su beni di minori o interdetti richiede autorizzazione del giudice tutelare; l'atto compiuto senza la prescritta autorizzazione è annullabile entro cinque anni dal recupero della capacità.