Art. 2867 C.C. – Terzo debitore di somma in dipendenza dell’acquisto

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Se il terzo acquirente, che ha trascritto il suo titolo, è debitore, in dipendenza dell'acquisto, di una somma attualmente esigibile, la quale basti a soddisfare tutti i creditori iscritti contro il precedente proprietario, ciascuno di questi può obbligarlo al pagamento.

Se il debito del terzo non è attualmente esigibile, o è minore o diverso da ciò che è dovuto ai detti creditori, questi, purché di comune accordo, possono egualmente richiedere che venga loro pagato, fino alla rispettiva concorrenza, ciò che il terzo deve nei modi e termini della sua obbligazione.

Nell'uno e nell'altro caso l'acquirente non può evitar di pagare, offrendo il rilascio dell'immobile, ma, eseguito il pagamento, l'immobile è liberato da ogni ipoteca, non esclusa quella che spetta all'alienante, e il terzo ha diritto di ottenere che si cancellino le relative iscrizioni.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2867 c.c. disciplina l'ipoteca sui diritti reali di godimento diversi dalla proprietà, in particolare sull'usufrutto e sul diritto di superficie. La norma consente di costituire ipoteca su questi diritti, ma con le limitazioni derivanti dalla loro natura temporanea e dalla diversa struttura rispetto alla proprietà piena.

Ipoteca su usufrutto e diritti reali di godimento

I diritti reali di godimento suscettibili di ipoteca sono: 1) usufrutto: può essere ipotecato dall'usufruttuario nei limiti della durata del proprio diritto; l'ipoteca si estingue con la fine dell'usufrutto per scadenza o per morte; 2) superficie: il superficiario può ipotecare il diritto di superficie e le costruzioni realizzate; l'ipoteca riguarda sia il suolo (nei rapporti con il proprietario del fondo) sia le costruzioni; 3) enfiteusi: l'enfiteuta può ipotecare il proprio diritto, che ha natura di diritto reale trasmissibile; il concedente può analogamente ipotecare la nuda proprietà. Non è invece ipotecabile il diritto di uso o il diritto di abitazione, in quanto diritti personali e intrasmissibili (art. 1024 c.c.). L'ipoteca su diritti reali limitati si estingue automaticamente al venir meno del diritto ipotecato.

Profili applicativi

L'ipoteca sull'usufrutto è rara nella pratica ma può presentarsi quando un usufruttuario (spesso un genitore o coniuge superstite) ha necessità di un finanziamento e l'unico bene a disposizione è l'immobile di cui ha il godimento. La banca che accetta tale garanzia deve valutare attentamente la durata residua dell'usufrutto e il rischio di estinzione anticipata per morte.

In sintesi

L'usufrutto, il diritto di superficie e l'enfiteusi possono essere ipotecati nei limiti della rispettiva durata; l'ipoteca si estingue con la fine del diritto ipotecato; non sono ipotecabili i diritti personali di uso e abitazione.