Testo della norma
Chi ha costituito un'ipoteca a garanzia del debito altrui non può invocare il beneficio della preventiva escussione del debitore, se il beneficio non è stato convenuto.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2868 c.c. disciplina l'ipoteca costituita a garanzia di crediti sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva, coordinando la disciplina delle garanzie reali con quella delle obbligazioni condizionali. La norma chiarisce come il verificarsi o il mancato verificarsi della condizione incida sulla validità e sull'efficacia dell'ipoteca.
Ipoteca e obbligazioni condizionali
Quando il credito garantito è condizionato: 1) condizione sospensiva: l'ipoteca può essere iscritta preventivamente, ma l'azione ipotecaria può essere esercitata solo dopo il verificarsi della condizione; in pendenza di condizione, il creditore può compiere atti conservativi; se la condizione non si avvera, l'ipoteca si estingue retroattivamente; 2) condizione risolutiva: l'ipoteca è pienamente efficace finché la condizione non si verifica; al verificarsi della condizione risolutiva, il credito si estingue e con esso la garanzia ipotecaria, con effetto retroattivo; i terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sull'immobile nel periodo intermedio sono protetti. L'iscrizione ipotecaria deve indicare la natura condizionale del credito per consentire ai terzi di valutare il rischio associato al vincolo.
Profili applicativi
L'ipoteca a garanzia di crediti condizionali rileva nelle operazioni di finanza strutturata: il credito nascente da un derivato o da uno strumento finanziario condizionato può essere garantito da ipoteca, con l'efficacia che sorge o si estingue al verificarsi delle condizioni contrattuali. Il notaio deve indicare nella nota di iscrizione la presenza della condizione per garantire la trasparenza verso i terzi.
In sintesi
L'ipoteca a garanzia di crediti condizionali è valida; in pendenza di condizione sospensiva il creditore può compiere atti conservativi; al mancato avveramento della condizione l'ipoteca si estingue retroattivamente.