Art. 2869 C.C. – Estinzione dell’ipoteca per fatto del creditore

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'ipoteca costituita dal terzo si estingue se, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del terzo nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2869 c.c. disciplina l'ipoteca iscritta su più beni immobili contemporaneamente (ipoteca omnibus o ipoteca su più beni), stabilendo le regole di distribuzione del carico tra i beni e i diritti dei creditori di grado posteriore di ottenere la riduzione del vincolo sui beni eccedenti la garanzia necessaria.

Ipoteca su più beni e riduzione giudiziale

Quando l'ipoteca è iscritta su più beni del debitore o del terzo datore, si parla di ipoteca su più beni (o ipoteca omnibus). In questo caso: 1) il creditore può agire esecutivamente su tutti i beni ipotecati o su alcuni di essi, a propria scelta; 2) i creditori di grado posteriore iscritti sugli stessi beni possono richiedere al giudice la riduzione dell'ipoteca ai soli beni sufficienti a garantire il credito (art. 2872 c.c.); 3) il debitore o il terzo datore possono anch'essi richiedere la riduzione se il valore dei beni ipotecati è sproporzionato rispetto al credito garantito. La riduzione giudiziale si ottiene con procedimento in camera di consiglio e determina la liberazione dei beni eccedenti, sui quali i creditori di grado posteriore possono soddisfarsi autonomamente.

Profili applicativi

L'ipoteca su più beni è frequente nelle operazioni di credito alle imprese: la banca iscrive ipoteca su tutti gli immobili societari per coprire l'intero fido concesso. I creditori di grado posteriore che trovino troppo carico ipotecario possono reagire con la riduzione giudiziale, ottenendo la liberazione di beni su cui concentrare la propria garanzia.

In sintesi

L'ipoteca può gravare su più beni contemporaneamente; i creditori posteriori e il debitore possono chiedere la riduzione giudiziale ai soli beni necessari a garantire il credito, liberando quelli eccedenti.