Art. 2870 C.C. – Eccezioni opponibili dal terzo datore

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il terzo datore che non ha preso parte al giudizio diretto alla condanna del debitore può opporre al creditore le eccezioni indicate dall'art. 2859.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2870 c.c. disciplina la riduzione giudiziale dell'ipoteca, ossia il procedimento con cui il debitore o i creditori di grado posteriore possono ottenere la limitazione del vincolo ipotecario ai beni e agli importi strettamente necessari a coprire il credito garantito. Si tratta di un rimedio equitativo che evita gli abusi del creditore ipotecario che iscriva garanzie eccessive rispetto al proprio credito.

Riduzione giudiziale dell'ipoteca

La riduzione giudiziale è ammessa quando: 1) il valore dei beni ipotecati eccede di molto il credito garantito, anche considerando le spese e gli interessi; 2) il creditore ha iscritto ipoteca su beni per un importo eccedente quello necessario. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale del luogo dove sono situati gli immobili, in camera di consiglio. Il giudice valuta: a) il valore di mercato dei beni ipotecati; b) l'ammontare del credito garantito, comprensivo di interessi e spese; c) la proporzione tra valore della garanzia e importo del credito. Se riscontra la sproporzione, ordina la cancellazione parziale dell'iscrizione o la liberazione di alcuni beni, mantenendo l'ipoteca sugli altri nella misura sufficiente. Il creditore può opporsi dimostrando la necessità della garanzia integrale.

Profili applicativi

La riduzione giudiziale è uno strumento di tutela del debitore contro le ipoteche eccessive, ma nella pratica è poco utilizzato: le banche di regola iscrivono ipoteche proporzionate al finanziamento concesso. L'istituto trova applicazione principalmente nei casi in cui il valore degli immobili è aumentato significativamente dopo l'iscrizione ipotecaria, rendendo la garanzia originaria ora sovrabbondante rispetto al debito residuo.

In sintesi

La riduzione giudiziale dell'ipoteca può essere chiesta dal debitore o dai creditori posteriori quando il valore dei beni ipotecati eccede significativamente il credito garantito; il giudice libera i beni eccedenti mantenendo il vincolo su quelli sufficienti.