Testo della norma
La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.
Questa restrizione può aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2872 c.c. apre il capo sull'anticresi definendo l'istituto e stabilendo le condizioni per la sua costituzione. L'anticresi è un contratto con cui il debitore, o un terzo per lui, consegna al creditore un bene immobile affinché questi ne percepisca i frutti, imputandoli prima al pagamento degli interessi del debito e poi al capitale. È un istituto antico (di derivazione romanistica) che integra garanzia reale e diritto di godimento.
Anticresi: definizione e costituzione
L'anticresi ha una struttura peculiare che la distingue dall'ipoteca: 1) oggetto: qualsiasi bene immobile fruttifero (fondo agricolo, immobile locato, edificio commerciale produttivo di reddito); 2) effetto: il creditore acquisisce il godimento del bene e imputa i frutti percepiti prima agli interessi e poi al capitale; 3) forma: atto scritto a pena di nullità (art. 2878 c.c.), trascritto nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi; 4) durata massima: dieci anni, anche se pattuita maggiore (art. 2873 c.c.); 5) natura: è al contempo garanzia del credito e forma di godimento temporaneo dell'immobile. L'anticresi si differenzia dalla locazione (manca il canone) e dall'usufrutto (ha causa di garanzia). Il creditore anticretico non può cedere a terzi il godimento del bene senza consenso del debitore.
Profili applicativi
L'anticresi è oggi un istituto raro nella pratica, quasi interamente sostituito dall'ipoteca come strumento di garanzia immobiliare. Può avere applicazione in contesti agricoli o in accordi stragiudiziali di ristrutturazione del debito, quando il debitore preferisce cedere temporaneamente il godimento di un fondo al creditore piuttosto che subire l'esecuzione forzata.
In sintesi
L'anticresi è il contratto con cui il debitore cede al creditore il godimento di un immobile; i frutti percepiti sono imputati prima agli interessi e poi al capitale; la durata massima è di dieci anni e la forma scritta è richiesta a pena di nullità.