Testo della norma
Non è ammessa domanda di riduzione riguardo alla quantità dei beni né riguardo alla somma, se la quantità dei beni o la somma è stata determinata per convenzione o per sentenza.
Tuttavia, se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione proporzionale per quanto riguarda la somma.
Nel caso d'ipoteca iscritta su un edificio, il costituente che dopo l'iscrizione ha eseguito sopraelevazioni può chiedere che l'ipoteca sia ridotta, per modo che le sopraelevazioni ne restino esenti in tutto o in parte, osservato il limite stabilito dall'art. 2876 per il valore della cautela.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2873 c.c. stabilisce la durata massima dell'anticresi in dieci anni, introducendo un limite inderogabile volto a tutelare il debitore dal rischio di perdere il godimento del proprio bene per un periodo eccessivo. La norma bilancia l'interesse del creditore a ricevere i frutti e l'interesse del debitore a recuperare la disponibilità del bene in un tempo ragionevole.
Durata massima dell'anticresi
La durata dell'anticresi è liberamente determinata dalle parti, ma non può eccedere i dieci anni (art. 2873 c.c.). Le conseguenze di questo limite sono: 1) se le parti stipulano un termine superiore, questo è automaticamente ridotto a dieci anni; 2) allo scadere del termine, il creditore è obbligato a restituire il bene al debitore, anche se il credito non è ancora integralmente soddisfatto; in tal caso, il creditore perde il diritto di godimento ma conserva il proprio credito, che potrà far valere nelle forme ordinarie; 3) le parti non possono rinnovare l'anticresi per un altro decennio senza soluzione di continuità, altrimenti si eluderebbe il limite; tra le successive anticresi deve intercorrere un periodo ragionevole. Il termine decorre dalla consegna del bene al creditore.
Profili applicativi
Il limite decennale è posto a tutela del debitore, che altrimenti potrebbe trovarsi privato del godimento del proprio immobile a tempo indeterminato come condizione del finanziamento. La Cassazione ha più volte ribadito l'inderogabilità del termine, riducendo automaticamente le pattuizioni contrattuali che lo eccedano.
In sintesi
La durata dell'anticresi non può superare dieci anni; la clausola che preveda un termine maggiore è automaticamente ridotta; allo scadere del termine il creditore deve restituire il bene anche se il credito non è integralmente soddisfatto.