Art. 2875 C.C. – Eccesso nel valore dei beni

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2875 c.c. disciplina i diritti del debitore anticretico durante il periodo in cui il creditore detiene il bene, stabilendo le forme di tutela a sua disposizione per reagire a eventuali abusi o violazioni degli obblighi del creditore. La norma completa il quadro dei diritti e doveri nell'anticresi, riconoscendo al debitore strumenti di controllo e difesa.

Diritti del debitore anticretico

Il debitore che ha concesso il bene in anticresi conserva i seguenti diritti: 1) proprietà del bene: la consegna al creditore non trasferisce la proprietà, che rimane al debitore; 2) diritto al rendiconto: può chiedere in qualsiasi momento che il creditore renda conto dei frutti percepiti e delle spese effettuate; 3) azione per deterioramento: se il creditore non conserva il bene adeguatamente, il debitore può agire in giudizio per ottenere la restituzione anticipata o il risarcimento del danno; 4) estinzione anticipata: pagando integralmente il debito (capitale, interessi, spese) può ottenere la restituzione immediata del bene; 5) alienazione del bene: può vendere il bene gravato da anticresi, ma l'acquirente subisce il vincolo fino alla scadenza del termine. Il debitore non può tuttavia interferire nel godimento del creditore finché il contratto è in vigore e il debito non è estinto.

Profili applicativi

Il diritto al rendiconto è il principale strumento di controllo del debitore anticretico: attraverso di esso può verificare se il creditore gestisce correttamente il bene, imputa correttamente i frutti e non sottrae proventi che dovrebbero ridurre il debito. La mancanza di trasparenza nella gestione può giustificare la domanda di restituzione anticipata.

In sintesi

Il debitore anticretico conserva la proprietà del bene, ha diritto al rendiconto e all'estinzione anticipata pagando il debito; può alienare il bene ma l'acquirente è vincolato dall'anticresi fino alla scadenza.