Art. 2876 C.C. – Limiti della riduzione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La riduzione si opera rispettando l'eccedenza del quinto per ciò che riguarda la somma del credito e l'eccedenza del terzo per ciò che riguarda il valore della cautela.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2876 c.c. disciplina gli effetti dell'anticresi nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sull'immobile successivamente alla sua costituzione, stabilendo le condizioni di opponibilità e i limiti della tutela del creditore anticretico rispetto alle vicende del bene.

Effetti dell'anticresi verso i terzi

L'anticresi è opponibile ai terzi a condizione che sia stata trascritta nei registri immobiliari prima che i terzi abbiano acquistato diritti sullo stesso immobile. Le regole di opponibilità sono: 1) acquirente successivo: chi acquista l'immobile dopo la trascrizione dell'anticresi subisce il vincolo; deve lasciare il creditore nel godimento del bene fino alla scadenza; 2) creditore ipotecario successivo: chi iscrive ipoteca dopo la trascrizione dell'anticresi non può agire esecutivamente sul bene prima della scadenza del termine anticresi; 3) creditore pignoratante: in caso di pignoramento successivo alla trascrizione, l'anticresi è opponibile all'aggiudicatario nei limiti del termine originariamente pattuito; 4) fallimento del debitore: l'anticresi è opponibile alla procedura concorsuale se trascritta in data anteriore alla dichiarazione di fallimento, salvo revocatoria. Non è richiesta la trascrizione per l'opponibilità tra le parti originarie.

Profili applicativi

La trascrizione dell'anticresi è essenziale per la tutela del creditore: senza di essa, l'anticresi è valida tra le parti ma il creditore rischia di perdere il godimento in caso di alienazione del bene o di procedure esecutive avviate da terzi. Il conservatore dei registri immobiliari trascrive l'atto anticresi come vincolo di godimento temporaneo.

In sintesi

L'anticresi trascritta è opponibile ai successivi acquirenti, ai creditori ipotecari iscritti dopo e agli aggiudicatari in sede esecutiva; senza trascrizione, è valida solo tra le parti originarie e non opponibile ai terzi.