Testo della norma
Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.
Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2877 c.c. disciplina le cause di estinzione dell'anticresi, stabilendo i modi in cui il vincolo di godimento a favore del creditore viene meno e il debitore riacquista la piena disponibilità del bene. L'articolo chiude il quadro del rapporto anticretico individuandone le uscite naturali e patologiche.
Estinzione dell'anticresi
Profili applicativi
Nell'estinzione per adempimento del debito, il creditore anticretico che ritardi nella restituzione del bene risponde al debitore per i danni causati dall'indebito trattenimento. La cancellazione della trascrizione dell'anticresi nei registri immobiliari deve essere eseguita tempestivamente dopo l'estinzione, per liberare il bene da eventuali vincoli formali ancora risultanti dai registri.
In sintesi
L'anticresi si estingue per: adempimento del debito, scadenza del termine, perimento del bene, accordo risolutivo, confusione o revoca fallimentare; all'estinzione il creditore deve restituire il bene e provvedere alla cancellazione della trascrizione.