Art. 2877 C.C. – Spese della riduzione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Le spese necessarie per eseguire la riduzione, anche se consentita dal creditore, sono sempre a carico del richiedente, a meno che la riduzione abbia luogo per eccesso nella determinazione del credito fatta dal creditore, nel qual caso sono a carico di quest'ultimo.

Se la riduzione è stata ordinata con sentenza, le spese del giudizio sono a carico del soccombente, salvo che siano compensate tra le parti.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2877 c.c. disciplina le cause di estinzione dell'anticresi, stabilendo i modi in cui il vincolo di godimento a favore del creditore viene meno e il debitore riacquista la piena disponibilità del bene. L'articolo chiude il quadro del rapporto anticretico individuandone le uscite naturali e patologiche.

Estinzione dell'anticresi

  • 1) Adempimento del debito: il pagamento integrale del capitale, degli interessi e delle spese è la causa principale di estinzione; il creditore è obbligato a restituire il bene entro un termine ragionevole dall'avvenuto pagamento.
  • 2) Scadenza del termine: al raggiungimento del termine decennale massimo (o del termine pattuito se inferiore), l'anticresi si estingue automaticamente, anche se il debito non è completamente soddisfatto.
  • 3) Perimento del bene: la distruzione totale del bene estingue l'anticresi per mancanza dell'oggetto; il creditore non risponde se il perimento è avvenuto senza sua colpa.
  • 4) Accordo risolutivo: le parti possono concordare la restituzione anticipata del bene in qualsiasi momento.
  • 5) Confusione: se il creditore acquista la proprietà del bene, il diritto di godimento anticretico si confonde con la proprietà.
  • 6) Revoca in caso di fallimento: l'anticresi iscritta nel periodo sospetto può essere revocata dalla curatela fallimentare.

Profili applicativi

Nell'estinzione per adempimento del debito, il creditore anticretico che ritardi nella restituzione del bene risponde al debitore per i danni causati dall'indebito trattenimento. La cancellazione della trascrizione dell'anticresi nei registri immobiliari deve essere eseguita tempestivamente dopo l'estinzione, per liberare il bene da eventuali vincoli formali ancora risultanti dai registri.

In sintesi

L'anticresi si estingue per: adempimento del debito, scadenza del termine, perimento del bene, accordo risolutivo, confusione o revoca fallimentare; all'estinzione il creditore deve restituire il bene e provvedere alla cancellazione della trascrizione.