Art. 2879 C.C. – Rinunzia all’ipoteca

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La rinunzia del creditore all'ipoteca deve essere espressa e deve risultare da atto scritto, sotto pena di nullità.

La rinunzia non ha effetto di fronte ai terzi che anteriormente alla cancellazione dell'ipoteca abbiano acquistato il diritto all'ipoteca medesima ed eseguito la relativa annotazione a termini dell'articolo 2843.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2879 c.c. disciplina il diritto di ritenzione del creditore anticretico, ossia la facoltà di mantenere il possesso del bene anche dopo la scadenza del termine quando il debitore non abbia ancora integralmente soddisfatto il credito. La norma tutela il creditore che, avendo gestito il bene per anni, rischirebbe di restituirlo senza recupero del proprio credito.

Diritto di ritenzione del creditore anticretico

Il creditore anticretico che abbia percepito i frutti del bene senza soddisfare integralmente il credito alla scadenza del termine può trattenere il bene finché il debito non sia estinto. Il diritto di ritenzione è però soggetto ai seguenti limiti: 1) non conferisce al creditore un diritto di prelazione in senso stretto; altri creditori iscritti con garanzie reali posteriori mantengono il proprio diritto di sequela; 2) il creditore che esercita la ritenzione continua a percepire i frutti e ad imputarli al debito residuo; 3) se nel periodo di ritenzione il bene perisce per causa imputabile al creditore, questi risponde del danno verso il debitore; 4) in caso di procedure concorsuali, il diritto di ritenzione è opponibile alla procedura nei limiti stabiliti dalla legge. La ritenzione non è equiparabile al pegno: manca il diritto di vendita del bene in caso di inadempimento.

Profili applicativi

Il diritto di ritenzione del creditore anticretico ha scarsa utilità pratica quando il valore dei frutti è insufficiente a coprire il debito residuo: il creditore si trova a trattenere il bene senza poterlo vendere e senza altra tutela che la continuazione del godimento. In questi casi, la scelta più razionale è restituire il bene e agire in via ordinaria sul patrimonio del debitore.

In sintesi

Il creditore anticretico può ritenere il bene dopo la scadenza del termine se il credito non è stato integralmente soddisfatto; continua a percepire i frutti imputandoli al debito residuo ma non ha diritto di vendita forzata del bene.