Art. 2882 C.C. – Formalità per la cancellazione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.

Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2882 c.c. introduce le disposizioni sulla tutela della garanzia patrimoniale del creditore, disciplinando le azioni a disposizione del creditore chirografario per conservare l'integrità del patrimonio del debitore. La norma apre la sezione sui mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, che comprende l'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e l'azione revocatoria (art. 2901 c.c.).

Conservazione della garanzia patrimoniale: principi generali

Il principio fondamentale che governa la conservazione della garanzia patrimoniale è che il patrimonio del debitore costituisce la garanzia generica dei creditori (art. 2740 c.c.), i quali hanno interesse a che esso non venga diminuito da atti fraudolenti o negligenti del debitore. A tal fine l'ordinamento appresta strumenti di tutela: 1) azione surrogatoria (art. 2900 c.c.): il creditore esercita i diritti del debitore inerte a tutela del patrimonio comune; 2) azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): il creditore rende inefficaci gli atti del debitore compiuti in pregiudizio delle sue ragioni; 3) sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.): misura cautelare preventiva che blocca la disposizione dei beni del debitore in attesa del giudizio; 4) pignoramento: lo strumento esecutivo con cui il creditore munito di titolo aggredisce il patrimonio del debitore. Questi strumenti si integrano in un sistema coerente di tutela del credito.

Profili applicativi

Il sistema di conservazione della garanzia patrimoniale è di fondamentale importanza pratica per la gestione del credito insoluto: prima di avviare l'esecuzione forzata, il creditore deve valutare se il patrimonio del debitore si stia riducendo per effetto di atti elusivi, attivando eventualmente la revocatoria o il sequestro conservativo in via preventiva.

In sintesi

Il creditore può conservare la garanzia patrimoniale attraverso l'azione surrogatoria (esercizio dei diritti del debitore inerte), la revocatoria (inefficacia degli atti fraudolenti) e il sequestro conservativo (blocco preventivo dei beni).