Testo della norma
Qualora il conservatore rifiuti di procedere alla cancellazione di un'iscrizione, il richiedente può proporre reclamo all'autorità giudiziaria.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2888 c.c. disciplina le opposizioni all'esecuzione forzata, ossia i rimedi processuali a disposizione del debitore e dei terzi per contestare la legittimità o il merito dell'azione esecutiva avviata dal creditore. La norma coordina il diritto sostanziale delle garanzie con le tutele processuali del debitore.
Opposizione all'esecuzione e tutela del debitore
Le forme di opposizione all'esecuzione sono: 1) opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.: il debitore contesta il diritto del creditore di procedere all'esecuzione (mancanza di titolo, intervenuta estinzione del debito, prescrizione); va proposta prima dell'inizio dell'esecuzione o durante il suo corso; 2) opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.: il debitore o terzi contestano la regolarità formale degli atti esecutivi (vizi del pignoramento, irregolarità della notifica, eccesso di pignoramento); va proposta entro venti giorni dall'atto; 3) opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.: il terzo che rivendichi la proprietà dei beni pignorati può opporsi all'esecuzione dimostrando che i beni non appartengono al debitore. La proposizione dell'opposizione non sospende automaticamente l'esecuzione; occorre una specifica istanza di sospensione al giudice dell'esecuzione.
Profili applicativi
La distinzione tra opposizione all'esecuzione e opposizione agli atti esecutivi è fondamentale per scegliere il rimedio corretto: un'opposizione proposta nella forma sbagliata è inammissibile. L'avvocato del debitore deve identificare con precisione se si contesta il diritto di procedere (art. 615 c.p.c.) o la correttezza formale degli atti (art. 617 c.p.c.).
In sintesi
L'opposizione all'esecuzione contesta il diritto del creditore di procedere; quella agli atti esecutivi contesta la regolarità formale degli atti; quella di terzo rivendica la proprietà dei beni; nessuna sospende automaticamente l'esecuzione.