Art. 2889 C.C. – Facoltà di liberare i beni dalle ipoteche

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non è personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facoltà di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.

Tale facoltà spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purché nel termine di trenta giorni proceda in conformità dell'articolo che segue.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2889 c.c. disciplina la par condicio creditorum, ossia il principio di parità di trattamento tra i creditori chirografari in sede di distribuzione del ricavato da esecuzione forzata. La norma esprime la regola fondamentale per cui, in assenza di cause di prelazione, i creditori concorrono in misura proporzionale al proprio credito sul patrimonio del debitore.

Par condicio creditorum e distribuzione proporzionale

La par condicio creditorum (parità dei creditori) si applica alla distribuzione del ricavato tra creditori chirografari dopo che siano stati integralmente soddisfatti i creditori privilegiati e ipotecari. Le regole operative sono: 1) proporzionalità: ciascun creditore chirografario riceve una quota del residuo proporzionale all'ammontare del proprio credito rispetto alla somma totale dei crediti chirografari; 2) par condicio e concorso: il principio non impedisce a un creditore di agire esecutivamente prima degli altri; impedisce però che, in presenza di più creditori concorrenti, uno di essi si accaparri l'intero ricavato a discapito degli altri; 3) eccezioni: la par condicio cede di fronte alle cause di prelazione (privilegi, pegno, ipoteche) che, per definizione, attribuiscono a taluni creditori una posizione di vantaggio rispetto agli altri; 4) procedura concorsuale: è nelle procedure concorsuali (liquidazione giudiziale, concordato) che la par condicio esprime la sua massima efficacia, garantendo il trattamento uniforme dei creditori della stessa classe.

Profili applicativi

La par condicio è il principio cardine delle procedure concorsuali: il piano di riparto in liquidazione giudiziale deve rispettare scrupolosamente la proporzionalità tra i creditori chirografari dopo la soddisfazione dei privilegiati. Le violazioni della par condicio sono sanzionate con la revocatoria fallimentare e, nei casi più gravi, con la responsabilità penale del debitore.

In sintesi

La par condicio creditorum garantisce la distribuzione proporzionale del ricavato tra i creditori chirografari, dopo la soddisfazione integrale dei privilegiati e degli ipotecari; è il principio cardine delle procedure concorsuali.