Art. 2890 C.C. – Notificazione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'acquirente deve far notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, ai creditori iscritti, nel domicilio da essi eletto, e al precedente proprietario un atto nel quale siano indicati:

1) il titolo, la data del medesimo e la data della sua trascrizione;

2) la qualità e la situazione dei beni col numero del catasto o altra loro designazione, quale risulta dallo stesso titolo;

3) il prezzo stipulato o il valore da lui stesso dichiarato, se si tratta di beni pervenutigli a titolo lucrativo o di cui non sia stato determinato il prezzo.

In ogni caso, il prezzo o il valore dichiarato non può essere inferiore a quello stabilito come base degli incanti dal codice di procedura civile in caso di espropriazione.

Nell'atto della notificazione il terzo acquirente deve eleggere domicilio nel comune dove ha sede il tribunale competente per l'espropriazione e deve offrire di pagare il prezzo o il valore dichiarato.

Un estratto sommario della notificazione è inserito nel giornale degli annunzi giudiziari.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2890 c.c. disciplina la responsabilità patrimoniale per i debiti contratti nell'interesse della famiglia e le conseguenze sulle garanzie reali costituite dai coniugi a favore di soggetti terzi. La norma coordina il regime della solidarietà familiare con quello della garanzia patrimoniale generica del creditore.

Garanzia patrimoniale e obbligazioni familiari

La responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia è regolata, nei diversi regimi matrimoniali, come segue: 1) comunione legale: i beni comuni rispondono delle obbligazioni contratte da entrambi i coniugi per i bisogni della famiglia (art. 186 c.c.); per le obbligazioni personali di un coniuge, risponde prima il patrimonio personale e, in via sussidiaria, la quota del contraente sui beni comuni; 2) separazione dei beni: ciascun coniuge risponde solo con il proprio patrimonio personale; non esiste responsabilità solidale automatica; 3) garanzie prestate nell'interesse del coniuge: il coniuge che presta fideiussione o ipoteca a favore dell'altro coniuge vincolatore assume una responsabilità personale aggiuntiva; in caso di inadempimento, il creditore può agire sui beni personali del garante. La responsabilità per i debiti familiari non si estende automaticamente ai beni personali che uno dei coniugi abbia ricevuto per donazione o successione.

Profili applicativi

Le questioni di responsabilità patrimoniale familiare emergono frequentemente nei fallimenti di imprenditori individuali coniugati: la separazione dei beni coniugali è lo strumento comunemente adottato per proteggere il patrimonio del coniuge non imprenditore dall'azione dei creditori aziendali. Tuttavia, le fideiussioni prestate dal coniuge in favore dell'attività familiare possono travolgere questa protezione.

In sintesi

In comunione legale i beni comuni rispondono delle obbligazioni familiari; in separazione dei beni ciascun coniuge risponde solo con il proprio patrimonio; le garanzie prestate da un coniuge per l'altro aggiungono responsabilità personale.