Testo della norma
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2892 c.c. disciplina la legittimazione attiva alle azioni di conservazione della garanzia patrimoniale, identificando i soggetti che possono esercitare i rimedi previsti dal codice a tutela del credito. La norma affronta anche il coordinamento tra l'azione individuale del creditore e le procedure concorsuali che possono interessare il medesimo patrimonio.
Legittimazione attiva alle azioni di conservazione
La legittimazione alle azioni conservative del credito è riconosciuta a: 1) creditori con credito certo: coloro che vantano un credito già accertato o comunque fondato su elementi certi; non è necessario il titolo esecutivo per le azioni conservative, a differenza di quelle esecutive; 2) creditori con credito condizionato o a termine: anche il creditore il cui credito sia sottoposto a condizione sospensiva o a termine può agire in via conservativa, purché vi sia un rischio concreto per la futura soddisfazione del credito; 3) creditori chirografari e privilegiati: entrambe le categorie sono legittimate, ma la rilevanza pratica è maggiore per i chirografari che non dispongono di garanzie reali su specifici beni; 4) più creditori: ciascun creditore può agire indipendentemente; in caso di procedure concorsuali, la legittimazione si concentra nel curatore o commissario liquidatore che esercita le azioni nell'interesse di tutti i creditori; 5) esclusioni: non sono legittimati i creditori i cui diritti siano già ampiamente garantiti da garanzie reali che coprono l'intero importo del credito.
Profili applicativi
Il tema della legittimazione attiva assume rilievo pratico nel rapporto tra creditore individuale e curatore fallimentare: dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, il curatore subentra nelle azioni di massa (revocatoria, surrogatoria) sostituendo i singoli creditori. Tuttavia le azioni individuali già avviate possono proseguire secondo le regole del concorso.
In sintesi
Sono legittimati alle azioni conservative i creditori con credito certo o condizionato, chirografari e privilegiati; nelle procedure concorsuali la legittimazione si concentra nel curatore; non sono legittimati i creditori già integralmente garantiti da garanzie reali.