Testo della norma
Se il terzo acquirente non deposita il prezzo entro il termine stabilito dall' art. 792 del codice di procedura civile , la richiesta di liberazione del bene dalle ipoteche rimane senza effetto, salva la responsabilità del richiedente per i danni verso i creditori iscritti.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2894 c.c. disciplina la conservazione della garanzia patrimoniale in relazione agli atti compiuti dal debitore anteriormente al sorgere del credito del creditore che intende agire. La norma risolve il conflitto tra l'interesse del creditore a tutelare il proprio credito e le aspettative dei terzi che abbiano acquistato diritti prima che il credito sorgesse, stabilendo criteri di priorità temporale e di buona fede.
Atti anteriori al sorgere del credito
Gli atti dispositivi compiuti dal debitore prima che il credito del creditore procedente fosse sorto sono soggetti alle seguenti regole: 1) regola generale: gli atti anteriori al credito non possono in linea di principio essere impugnati dal creditore successivo, in quanto il debitore aveva libertà di disposizione del proprio patrimonio in quel momento; 2) eccezione fraudolenta: se l'atto anteriore è stato compiuto in previsione dei futuri debiti e con l'intenzione di frodare i futuri creditori, può essere soggetto a revocatoria ove ricorrano i presupposti soggettivi rafforzati previsti dalla legge; 3) anteriorità del credito e gratuita dell'atto: per gli atti a titolo gratuito anteriori al credito, la revocabilità è ammessa in modo più ampio in quanto il terzo non ha subito un sacrificio economico; 4) prova del scientia fraudis: per impugnare atti anteriori al credito, il creditore ha un onere probatorio più gravoso rispetto agli atti posteriori, dovendo dimostrare la consapevolezza delle future obbligazioni e l'intento fraudolento del debitore. La valutazione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice.
Profili applicativi
La questione degli atti anteriori al credito emerge frequentemente nei procedimenti per revocatoria promossi da creditori tributari (Erario, INPS) che lamentano la dismissione di patrimoni prima dell'accertamento fiscale. La giurisprudenza ammette in tali casi la revocatoria quando vi sia prova della consapevolezza del debitore circa la probabile insorgenza del debito fiscale al momento dell'atto dismissivo.
In sintesi
Gli atti anteriori al sorgere del credito non sono di norma impugnabili; fanno eccezione gli atti compiuti in previsione fraudolenta dei futuri debiti, per cui l'onere probatorio a carico del creditore è più gravoso; per gli atti a titolo gratuito la revocabilità è ammessa più ampiamente.