Art. 2896 C.C. – Aggiudicazione al terzo acquirente

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Se l'aggiudicazione segue a favore del terzo acquirente, il decreto di trasferimento deve essere annotato in margine alla trascrizione dell'atto di acquisto. ((74))

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AGGIORNAMENTO (74)

Il D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 , ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Le annotazioni previste dagli articoli 2654 , 2655 e 2896 del codice civile devono essere richieste, a cura delle parti o dei loro procuratori o dei notai o altri pubblici ufficiali che hanno ricevuto o autenticato l'atto, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o della pubblicazione della sentenza o della pronunzia del decreto. "

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2896 c.c. disciplina il coordinamento tra le diverse azioni conservative del credito, stabilendo le regole per l'esercizio cumulativo o alternativo di più strumenti di tutela da parte dello stesso creditore o di creditori diversi nei confronti del medesimo patrimonio del debitore.

Coordinamento tra i mezzi di conservazione della garanzia

Le regole di coordinamento tra i diversi mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale comprendono: 1) cumulo: il creditore può esercitare cumulativamente più azioni conservative (surrogatoria + revocatoria, sequestro + revocatoria) quando i presupposti di ciascuna siano autonomamente soddisfatti; il cumulo non è ammesso se le azioni sono tra loro incompatibili; 2) coordinamento tra creditori diversi: più creditori possono agire parallelamente con strumenti conservativi diversi nei confronti dello stesso patrimonio del debitore; le misure si sommano senza reciproca interferenza fino all'inizio dell'esecuzione; 3) priorità nell'esecuzione: quando le azioni conservative sfociano nell'esecuzione forzata, si applicano le regole di concorso tra creditori secondo l'ordine di prelazione; 4) conversione: alcune misure conservative si convertono automaticamente in atti esecutivi (sequestro conservativo → pignoramento ex art. 686 c.p.c.) al verificarsi delle condizioni di legge; 5) estinzione delle misure: le misure conservative si estinguono se il credito si estingue o se il giudice revoca la misura per sopravvenuta insussistenza dei presupposti. Il coordinamento tra azioni individuali e azioni della procedura concorsuale è regolato dalla legge fallimentare.

Profili applicativi

Il cumulo di azioni conservative è una tecnica avanzata di tutela del credito che richiede una valutazione attenta della posizione procedurale di ciascuna azione: esercitare contemporaneamente sequestro conservativo e azione revocatoria massimizza la protezione del creditore, ma espone anche al rischio di responsabilità per misure eccessive se il credito non viene poi accertato nel merito.

In sintesi

Più azioni conservative possono essere cumulate se i presupposti di ciascuna sussistono autonomamente; le misure si sommano senza interferenza fino all'esecuzione; il sequestro conservativo si converte in pignoramento all'ottenimento del titolo esecutivo; l'estinzione del credito estingue le misure conservative.