Testo della norma
Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende più immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.
Il creditore che richiede l'espropriazione non può in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2898 c.c. disciplina il coordinamento tra le azioni conservative individuali e le procedure concorsuali, stabilendo come i diritti acquisiti dal creditore individuale attraverso misure conservative si rapportino con la procedura concorsuale aperta successivamente sul patrimonio del debitore.
Coordinamento con le procedure concorsuali
Il coordinamento tra misure conservative individuali e procedure concorsuali opera secondo le seguenti regole: 1) prevalenza della procedura concorsuale: l'apertura di una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale, concordato, composizione della crisi) determina l'acquisizione del patrimonio del debitore alla procedura; i creditori perdono il diritto di agire individualmente; 2) sorte delle misure già adottate: le misure conservative adottate prima della procedura seguono regole diverse a seconda della loro natura: il sequestro conservativo convertito in pignoramento è salvo se la conversione è avvenuta prima della sentenza di apertura; i sequestri non ancora convertiti confluiscono nella procedura; 3) revocatoria concorsuale: la procedura dispone di strumenti revocatori propri (azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l.fall.) che si aggiungono o sostituiscono quelli ordinari; 4) creditori privilegiati: i creditori che abbiano costituito garanzie reali o sequestri conservativi prima dell'apertura mantengono in linea di principio la propria posizione privilegiata nella procedura concorsuale, nei limiti stabiliti dalla legge; 5) azioni conservative della procedura: il curatore o commissario esercita le azioni conservative nell'interesse della massa, con legittimazione esclusiva per le azioni di massa.
Profili applicativi
Il coordinamento tra misure conservative individuali e procedura concorsuale è uno dei nodi più delicati nella gestione delle crisi aziendali: l'avvio tempestivo di azioni conservative (sequestro, revocatoria) da parte del creditore informato può garantirgli una posizione privilegiata rispetto agli altri creditori che agiscono tardivamente o che si trovano a concorrere solo nell'ambito della procedura.
In sintesi
L'apertura della procedura concorsuale preclude le azioni individuali; le misure conservative già adottate seguono regole specifiche; il curatore subentra nelle azioni di massa; i creditori con misure reali già costituite mantengono in linea di principio la loro posizione nella procedura.