Testo della norma
Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.
L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'azione revocatoria (actio pauliana) consente al creditore di far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto con cui il debitore ha disposto del suo patrimonio in pregiudizio delle ragioni creditorie. L'art. 2901 c.c. ne disciplina le condizioni.
Condizioni
Profili applicativi
La revocatoria è uno strumento conservativo: non trasferisce il bene al creditore, ma lo rende aggredibile esecutivamente da quel creditore (inefficacia relativa). Differenza dalla simulazione: la simulazione rende l'atto inesistente (nullo) per tutti; la revocatoria rende l'atto inefficace solo nei confronti del creditore revocante. La revocatoria fallimentare (artt. 163 ss. D.Lgs. 14/2019) è più ampia: non richiede la prova della scientia damni per gli atti compiuti nel periodo sospetto; tutela la massa dei creditori, non il singolo.
In sintesi
L'art. 2901 c.c. subordina la revocatoria a tre condizioni: pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni), e — per gli atti a titolo oneroso — anche la consapevolezza del terzo acquirente; per gli atti gratuiti è sufficiente il pregiudizio.