Art. 2901 C.C. – Condizioni

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'azione revocatoria (actio pauliana) consente al creditore di far dichiarare inefficace nei propri confronti l'atto con cui il debitore ha disposto del suo patrimonio in pregiudizio delle ragioni creditorie. L'art. 2901 c.c. ne disciplina le condizioni.

Condizioni

  1. Il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni.
  2. Condizioni: a) pregiudizio: l'atto ha reso il debitore insolvente o ha aggravato l'insolvenza esistente (eventus damni); b) consapevolezza del pregiudizio (scientia damni): il debitore conosceva il pregiudizio che l'atto recava al creditore (non richiesta la malafede); c) per gli atti a titolo oneroso posteriori al credito, occorre anche la partecipatio fraudis del terzo acquirente (consapevolezza del pregiudizio).
  3. Per gli atti a titolo gratuito, è sufficiente il pregiudizio del creditore, senza necessità di provare la consapevolezza del terzo.
  4. Il creditore che agisce in revocatoria deve avere un credito certo, liquido ed esigibile (o almeno un credito già sorto).

Profili applicativi

La revocatoria è uno strumento conservativo: non trasferisce il bene al creditore, ma lo rende aggredibile esecutivamente da quel creditore (inefficacia relativa). Differenza dalla simulazione: la simulazione rende l'atto inesistente (nullo) per tutti; la revocatoria rende l'atto inefficace solo nei confronti del creditore revocante. La revocatoria fallimentare (artt. 163 ss. D.Lgs. 14/2019) è più ampia: non richiede la prova della scientia damni per gli atti compiuti nel periodo sospetto; tutela la massa dei creditori, non il singolo.

In sintesi

L'art. 2901 c.c. subordina la revocatoria a tre condizioni: pregiudizio alle ragioni del creditore (eventus damni), consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore (scientia damni), e — per gli atti a titolo oneroso — anche la consapevolezza del terzo acquirente; per gli atti gratuiti è sufficiente il pregiudizio.