Art. 2907 C.C. – Attività giurisdizionale

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.

La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, è attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2907 c.c. regola le azioni del giudice nei confronti dei terzi, disciplinando il caso in cui il creditore voglia far valere un diritto che spetta al debitore nei confronti di un terzo, o in cui il giudice debba intervenire per tutelare interessi superiori nella procedura esecutiva. La norma si collega strettamente all'azione surrogatoria e alle misure conservative esercitabili nell'ambito del processo.

Azione del creditore e del giudice nei confronti dei terzi

Il creditore può agire nei confronti dei terzi nelle seguenti situazioni: 1) crediti del debitore verso terzi: attraverso il pignoramento presso terzi (artt. 543 ss. c.p.c.), il creditore può aggredire i crediti che il debitore vanta nei confronti di terzi, senza necessità di esperire prima l'azione surrogatoria; 2) surrogatoria e pignoramento: l'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) serve a conservare il patrimonio del debitore; il pignoramento dei crediti del debitore è invece uno strumento esecutivo diretto; i due istituti si distinguono per i presupposti e per gli effetti; 3) chiamata del terzo: nel processo esecutivo possono essere chiamati terzi che abbiano diritti sui beni pignorati o che siano debitori del debitore esecutato; 4) giudice dell'esecuzione: il giudice dell'esecuzione (art. 484 c.p.c.) sovrintende al processo esecutivo e può adottare i provvedimenti necessari per tutelare i diritti dei creditori e del debitore, incluse misure nei confronti dei terzi; 5) azione del terzo: il terzo che vanti diritti sui beni pignorati può proporre opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.) per tutelare la propria posizione. Il coordinamento tra azione individuale del creditore e azione giudiziaria è essenziale per l'efficienza del processo esecutivo.

Profili applicativi

La distinzione tra pignoramento dei crediti (strumento esecutivo immediato) e azione surrogatoria (strumento conservativo preventivo) è cruciale nella strategia di recupero crediti: il pignoramento è più rapido ma richiede titolo esecutivo; l'azione surrogatoria è più lenta ma esperibile anche senza titolo esecutivo quando il debitore sia inerte nella gestione dei propri diritti.

In sintesi

Il creditore può agire nei confronti dei terzi attraverso il pignoramento dei crediti del debitore (strumento esecutivo) o l'azione surrogatoria (strumento conservativo); il giudice dell'esecuzione può adottare misure nei confronti dei terzi; i terzi con diritti sui beni possono proporre opposizione di terzo.