Testo della norma
Il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile .
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che è stato revocato perché compiuto in pregiudizio del creditore.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2910 c.c. introduce la disciplina dell'espropriazione forzata dei beni del debitore, stabilendo il principio generale per cui il creditore munito di titolo esecutivo può far espropriare i beni del debitore per soddisfarsi sul ricavato. La norma è il fondamento positivo dell'esecuzione forzata nel diritto civile italiano, coordinandosi con le disposizioni processuali del codice di rito.
Espropriazione forzata dei beni del debitore
L'art. 2910 c.c. pone le seguenti regole fondamentali sull'espropriazione: 1) presupposto: la facoltà di far espropriare i beni del debitore spetta al creditore fornito di titolo esecutivo (sentenza di condanna, decreto ingiuntivo esecutivo, cambiale, assegno, atto notarile, ecc.); senza titolo esecutivo non è possibile procedere all'esecuzione forzata; 2) oggetto: possono essere espropriati tutti i beni del debitore che non siano dichiarati impignorabili dalla legge; ciò include beni mobili, immobili, crediti verso terzi, quote societarie, diritti reali; 3) procedure: l'espropriazione si svolge secondo le procedure previste dal codice di procedura civile: espropriazione mobiliare (artt. 513 ss.), espropriazione immobiliare (artt. 555 ss.), espropriazione presso terzi (artt. 543 ss.); 4) finalità: l'espropriazione mira alla vendita forzata dei beni e alla distribuzione del ricavato tra i creditori secondo l'ordine di preferenza; 5) anche i beni del terzo datore: il creditore ipotecario può far espropriare anche i beni di terzi che abbiano costituito ipoteca a garanzia del debito altrui, nei limiti del valore del bene ipotecato. L'espropriazione è il principale strumento di realizzazione coattiva del credito.
Profili applicativi
L'espropriazione forzata immobiliare è uno degli strumenti più potenti ma anche più lenti del sistema di recupero crediti italiano: i tempi medi di definizione delle procedure esecutive immobiliari variano da 3 a 7 anni a seconda del tribunale. Riforme recenti hanno cercato di accelerare le procedure attraverso la vendita telematica e l'introduzione di figure professionali (commissario di vendita, esperto stimatore) che semplificano il processo.
In sintesi
Il creditore munito di titolo esecutivo può far espropriare qualsiasi bene non impignorabile del debitore; l'espropriazione avviene secondo le procedure del codice di rito (mobiliare, immobiliare, presso terzi) e mira alla vendita forzata e alla distribuzione del ricavato tra i creditori.