Art. 2911 C.C. – Beni gravati da pegno o ipoteca

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non può pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non può parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2911 c.c. disciplina l'espropriazione di beni gravati da pegno o ipoteca, stabilendo le regole applicabili quando il creditore vuole procedere esecutivamente su beni su cui esistono già garanzie reali a favore di altri creditori. La norma coordina il sistema dell'esecuzione forzata con quello delle garanzie reali, garantendo che tutti i creditori ricevano la giusta tutela.

Espropriazione di beni gravati da garanzie reali

L'espropriazione dei beni gravati da pegno o ipoteca presenta le seguenti peculiarità: 1) espropriazione da parte del creditore non garantito: il creditore chirografario può pignorare e far espropriare beni gravati da ipoteca; i creditori ipotecari hanno tuttavia diritto di prelazione sul ricavato; 2) espropriazione da parte del creditore ipotecario: il creditore ipotecario può procedere all'espropriazione del bene ipotecato anche se esso è passato in proprietà di un terzo; il terzo acquirente può liberare il bene dall'ipoteca pagando il debito o subire l'espropriazione; 3) purgazione dell'ipoteca: l'acquirente del bene ipotecato può procedere alla purgazione dell'ipoteca (artt. 2889 ss. c.c.) offrendo ai creditori ipotecari il prezzo di acquisto o il valore del bene; 4) distribuzione del ricavato: il ricavato della vendita è distribuito secondo l'ordine di preferenza: prima i creditori privilegiati speciali sul bene, poi i creditori ipotecari per grado di iscrizione, poi i chirografari; 5) beni del terzo garante: il creditore ipotecario può agire anche sui beni del terzo datore di ipoteca (che ha costituito ipoteca su propri beni a garanzia del debito altrui) nei limiti del valore dei beni gravati. La distinzione tra creditore pignorante e creditore ipotecario è fondamentale per determinare l'ordine di distribuzione del ricavato.

Profili applicativi

Nelle procedure esecutive immobiliari complesse, il professionista deve mappare con precisione le iscrizioni ipotecarie preesistenti per calcolare il probabile ricavato netto per il creditore chirografario pignorante. Se le ipoteche preesistenti coprono l'intero valore dell'immobile, il creditore chirografario non riceverà nulla dal ricavato della vendita, rendendo l'esecuzione economicamente inutile.

In sintesi

Il creditore chirografario può pignorare beni ipotecati ma il ricavato va prima ai creditori ipotecari per grado; il creditore ipotecario può espropriare il bene anche se è passato a un terzo; l'acquirente del bene ipotecato può procedere alla purgazione pagando i creditori ipotecari.