Art. 2913 C.C. – Inefficacia delle alienazioni del bene pignorato

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento, salvi gli effetti del possesso di buona fede per i mobili non iscritti in pubblici registri.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2913 c.c. stabilisce l'inefficacia degli atti di disposizione compiuti dal debitore sui beni pignorati successivamente al pignoramento, proteggendo il creditore procedente e i creditori intervenuti dagli atti con cui il debitore tenti di sottrarre i beni all'esecuzione dopo che questa è già iniziata.

Inefficacia degli atti dispositivi successivi al pignoramento

Gli atti di disposizione compiuti dal debitore dopo il pignoramento sono inefficaci nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. Le regole operative sono: 1) inefficacia automatica: l'inefficacia è automatica, non richiede una pronuncia del giudice né un'azione specifica del creditore; sorge ex lege al momento dell'atto dispositivo successivo al pignoramento; 2) inefficacia relativa: l'atto è valido tra il debitore e il terzo acquirente; produce effetti obbligatori tra di loro; ma è inopponibile ai creditori della procedura esecutiva; 3) terzo acquirente: il terzo che acquista il bene pignorato acquista un diritto che è destinato a essere travolto dall'esecuzione; se l'esecuzione procede, il terzo perde il bene e deve rivalersi sul debitore; 4) trascrizione del pignoramento: la trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari rende l'inefficacia opponibile a tutti i terzi che abbiano trascritto atti successivamente al pignoramento; 5) momento del pignoramento: per i beni mobili registrati e immobili, il momento rilevante è quello della trascrizione del pignoramento; per i beni mobili non registrati, è il momento dell'apprensione fisica da parte dell'ufficiale giudiziario. L'inefficacia degli atti successivi al pignoramento garantisce l'integrità della massa esecutiva.

Profili applicativi

La trascrizione del pignoramento immobiliare ha effetti erga omnes dalla data di trascrizione: l'acquirente che trascriva l'atto di acquisto dopo la trascrizione del pignoramento non può opporre il suo diritto ai creditori. Nella prassi notarile, la verifica preventiva dell'assenza di trascrizioni di pignoramenti è una delle diligenze obbligatorie prima di rogitare qualsiasi atto di trasferimento immobiliare.

In sintesi

Gli atti dispositivi sui beni pignorati dopo il pignoramento sono automaticamente inefficaci nei confronti dei creditori procedenti; il terzo acquirente subisce l'esecuzione e deve rivalersi sul debitore; la trascrizione del pignoramento rende l'inefficacia opponibile erga omnes.