Art. 2914 C.C. – Alienazioni anteriori al pignoramento

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento:

1) le alienazioni di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, che siano state trascritte successivamente al pignoramento;

2) le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento;

3) le alienazioni di universalità di mobili che non abbiano data certa;

4) le alienazioni di beni mobili di cui non sia stato trasmesso il possesso anteriormente al pignoramento, salvo che risultino da atto avente data certa.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2914 c.c. individua gli atti compiuti anteriormente al pignoramento che tuttavia non sono opponibili al creditore pignorante, in quanto non adeguatamente pubblicizzati nei registri immobiliari o mobiliari. La norma garantisce la certezza dell'esecuzione forzata proteggendo il creditore che abbia fatto affidamento sull'apparenza del patrimonio del debitore risultante dai pubblici registri.

Atti anteriori al pignoramento non opponibili al creditore

Non sono opponibili al creditore pignorante gli atti anteriori al pignoramento nei seguenti casi: 1) alienazioni non trascritte: le alienazioni di beni immobili o mobili registrati non trascritte nei pubblici registri prima del pignoramento non sono opponibili al creditore pignorante, anche se l'atto è anteriore al pignoramento; 2) locazioni non trascritte: i contratti di locazione ultranovennali non trascritti prima del pignoramento non sono opponibili al creditore pignorante immobiliare; le locazioni inferiori a nove anni sono invece opponibili fino alla scadenza del primo periodo; 3) vincoli occulti: i vincoli e oneri reali non risultanti dai pubblici registri non sono opponibili al creditore pignorante che abbia fatto affidamento sulla libertà del bene risultante dai registri; 4) comodato non trascritto: il comodato di immobile non trascritto non è opponibile al creditore pignorante; il comodatario deve liberare il bene per consentire l'esecuzione; 5) eccezioni: i diritti reali di godimento (servitù, usufrutto) regolarmente trascritti prima del pignoramento sono opponibili al creditore e al terzo aggiudicatario. La norma esprime il principio di continuità delle trascrizioni.

Profili applicativi

L'art. 2914 c.c. crea un forte incentivo alla tempestiva trascrizione degli atti di acquisto immobiliare: chi acquista un immobile e non trascrive il proprio atto prontamente rischia che un successivo pignoramento dei creditori del venditore renda inefficace il suo acquisto. Il principio prior in tempore potior in iure si applica in chiave cronologica agli acquisti e ai pignoramenti immobiliari.

In sintesi

Non sono opponibili al creditore pignorante gli atti anteriori al pignoramento non trascritti nei pubblici registri prima del pignoramento (alienazioni, locazioni ultranovennali, vincoli occulti); i diritti reali regolarmente trascritti in precedenza sono invece opponibili.