Art. 2915 C.C. – Atti che limitano la disponibilità dei beni pignorati

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti che importano vincoli di indisponibilità, se non sono stati trascritti prima del pignoramento, quando hanno per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, e, negli altri casi, se non hanno data certa anteriore al pignoramento.

Non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2915 c.c. disciplina gli effetti degli atti compiuti successivamente al pignoramento, stabilendo la loro inopponibilità nei confronti dei creditori procedenti e identificando il momento a partire dal quale il vincolo del pignoramento è opponibile ai terzi. La norma si coordina con le disposizioni sulla pubblicità dei pignoramenti nei registri pubblici.

Atti compiuti successivamente al pignoramento

Gli atti compiuti dopo il pignoramento che non sono opponibili ai creditori comprendono: 1) alienazioni successive: le alienazioni del bene pignorato compiute dal debitore dopo il pignoramento non sono opponibili ai creditori; il terzo acquirente acquista un diritto destinato ad essere travolto dall'esecuzione; 2) nuove iscrizioni ipotecarie: le iscrizioni ipotecarie eseguite successivamente al pignoramento non sono opponibili ai creditori già pignoranti; i nuovi creditori ipotecari non possono pretendere prelazione sul ricavato; 3) sequestri successivi: i sequestri disposti dopo il pignoramento sui medesimi beni sono inopponibili al creditore pignorante; confluiscono nella procedura già avviata; 4) momento rilevante per immobili: la data rilevante per determinare la successività al pignoramento è, per gli immobili, la data di trascrizione del pignoramento nei registri immobiliari; 5) momento rilevante per beni mobili: per i beni mobili non registrati è il momento dell'apprensione fisica da parte dell'ufficiale giudiziario; per i beni mobili registrati (autoveicoli) è la data di annotazione del pignoramento nei pubblici registri. Il principio che governa questi effetti è la priorità cronologica del pignoramento rispetto agli atti successivi.

Profili applicativi

La gestione degli atti successivi al pignoramento è rilevante nelle esecuzioni immobiliari di lunga durata: nel corso di una procedura esecutiva che dura anni, il debitore può tentare di compiere atti dispositivi sul bene pignorato per ostacolare l'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione e il custode hanno poteri di vigilanza e possono segnalare tali comportamenti per le valutazioni di competenza.

In sintesi

Gli atti compiuti dopo il pignoramento (alienazioni, nuove ipoteche, sequestri) non sono opponibili ai creditori procedenti; il momento rilevante è la data di trascrizione del pignoramento per gli immobili e la data di apprensione fisica per i beni mobili non registrati.