Art. 2916 C.C. – Ipoteche e privilegi

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

Nella distribuzione della somma ricavata dall'esecuzione non si tiene conto:

1) delle ipoteche, anche se giudiziali, iscritte dopo il pignoramento;

2) dei privilegi per la cui efficacia è necessaria l'iscrizione, se questa ha luogo dopo il pignoramento;

3) dei privilegi per crediti sorti dopo il pignoramento.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2916 c.c. disciplina gli atti compiuti anteriormente al pignoramento che hanno rilevanza nella distribuzione del ricavato dell'esecuzione forzata, in particolare le ipoteche e i privilegi speciali iscritti prima del pignoramento che danno ai rispettivi creditori diritto di prelazione sul ricavato.

Atti anteriori al pignoramento rilevanti per la distribuzione

Gli atti anteriori al pignoramento rilevanti per la distribuzione del ricavato comprendono: 1) ipoteche iscritte: le ipoteche iscritte prima del pignoramento conferiscono ai creditori ipotecari il diritto di prelazione sul ricavato della vendita, secondo l'ordine di grado delle iscrizioni; un'ipoteca di primo grado iscritta dieci anni prima del pignoramento prevale sul creditore pignorante chirografario; 2) privilegi speciali: i privilegi speciali sui beni pignorati (es. privilegio del venditore sul bene venduto, privilegio fondiario) sono opponibili al creditore pignorante se regolarmente annotati o derivanti da cause legali; 3) pegni: il credito garantito da pegno su beni mobili ha prelazione sul ricavato della vendita del bene pignorato, anche se il pignoramento è stato eseguito dal creditore chirografario; 4) patto di riservato dominio: il venditore con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.) che non abbia trascritto il patto nei registri competenti non può opporlo al creditore pignorante; 5) ordine di distribuzione: i creditori anteriori privilegiati partecipano alla distribuzione con prelazione sui chirografari; i creditori ipotecari di grado anteriore hanno prelazione su quelli di grado posteriore e su tutti i chirografari. La ricostruzione dello stato delle iscrizioni preesistenti è fondamentale per la valutazione dell'esito dell'esecuzione.

Profili applicativi

Nella fase di distribuzione dell'esecuzione immobiliare, il giudice redige il piano di riparto tenendo conto di tutte le iscrizioni ipotecarie e dei privilegi anteriormed al pignoramento. Il creditore chirografario che abbia promosso l'esecuzione su un immobile ipotecato per un valore superiore al suo prezzo di vendita non riceve nulla e sostiene solo i costi della procedura: questa valutazione va fatta prima di avviare l'esecuzione.

In sintesi

Le ipoteche, i privilegi speciali e i pegni iscritti prima del pignoramento conferiscono prelazione sul ricavato; i creditori ipotecari di grado anteriore prevalgono su quelli di grado posteriore e su tutti i chirografari; il piano di riparto rispecchia l'ordine delle iscrizioni preesistenti.