Testo della norma
La vendita forzata trasferisce all'acquirente i diritti che sulla cosa spettavano a colui che ha subito l'espropriazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede. Non sono però opponibili all'acquirente diritti acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell'esecuzione.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2919 c.c. regola la garanzia per evizione nell'ambito della vendita forzata, stabilendo che l'aggiudicatario che venga evitto dal bene acquistato in sede esecutiva ha diritto alla restituzione del prezzo pagato ma non può fare ricorso contro il creditore pignorante come avviene nella vendita volontaria. La norma bilancia la tutela dell'aggiudicatario con la natura coattiva della vendita forzata.
Garanzia per evizione nella vendita forzata
La garanzia per evizione nella vendita forzata opera secondo le seguenti regole: 1) diritto alla restituzione del prezzo: l'aggiudicatario evitto ha diritto alla restituzione del prezzo di aggiudicazione; questa è la principale tutela a sua disposizione in caso di evizione; 2) assenza di garanzia dei creditori: i creditori pignoranti e quelli che abbiano partecipato alla distribuzione del ricavato non sono tenuti alla garanzia per evizione; essi non rispondono verso l'aggiudicatario per la eventuale perdita del bene; 3) rimborso del prezzo: in caso di evizione, l'aggiudicatario ottiene il rimborso del prezzo nella misura in cui è stato effettivamente distribuito ai creditori; i creditori che abbiano già incassato la propria quota sono tenuti a restituirla proporzionalmente; 4) evizione parziale: in caso di evizione parziale, l'aggiudicatario ha diritto alla riduzione proporzionale del prezzo; può altresì chiedere la risoluzione dell'aggiudicazione se la parte evicta rende il bene inidoneo all'uso cui era destinato; 5) rilievo pratico: l'evizione nella vendita forzata è rara in quanto l'aggiudicatario acquista il diritto del debitore sul bene; può verificarsi quando il bene era del terzo e non del debitore e il terzo ne rivendica la proprietà. La disciplina dell'evizione nella vendita forzata è diversa da quella della vendita ordinaria proprio per la natura coattiva dell'atto.
Profili applicativi
Il rischio di evizione in sede esecutiva impone all'aggiudicatario di verificare preventivamente i titoli di provenietà del bene attraverso una ricerca storica nelle conservatorie dei registri immobiliari. La presenza di controversie pendenti sulla titolarità del bene pignorato può essere un indicatore di rischio di evizione che suggerisce cautela nell'aggiudicazione.
In sintesi
L'aggiudicatario evitto ha diritto alla restituzione del prezzo da parte dei creditori che lo abbiano distribuito; i creditori non rispondono per garanzia come nella vendita volontaria; in caso di evizione parziale spetta una riduzione proporzionale del prezzo.