Testo della norma
Se oggetto della vendita è una cosa mobile, coloro che avevano la proprietà o altri diritti reali su di essa, ma non hanno fatto valere le loro ragioni sulla somma ricavata dall'esecuzione, non possono farle valere nei confronti dell'acquirente di buona fede, né possono ripetere dai creditori la somma distribuita. Resta ferma la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni e per le spese.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 2920 c.c. disciplina la garanzia per vizi nella vendita forzata, stabilendo che i vizi del bene non danno luogo ad azione di annullamento o risoluzione dell'aggiudicazione ma solo, ricorrendone le condizioni, al rimborso di una parte del prezzo. La norma esprime il principio per cui la vendita forzata non può essere messa nel nulla a causa delle condizioni fisiche del bene, a garanzia della stabilità e definitività del processo esecutivo.
Garanzia per vizi nella vendita forzata
La garanzia per vizi nella vendita forzata è regolata dai seguenti principi: 1) esclusione dell'azione redibitoria: l'aggiudicatario non può chiedere l'annullamento dell'aggiudicazione né la risoluzione per vizi del bene; la vendita forzata non può essere travolta da ragioni attinenti allo stato fisico del bene; 2) esclusione dell'azione estimatoria: nella sua forma piena, l'azione estimatoria (riduzione del prezzo) non è applicabile alla vendita forzata; l'aggiudicatario ha accettato il bene nello stato in cui si trovava al momento dell'aggiudicazione; 3) limiti della tutela: l'aggiudicatario che scopra vizi occulti del bene può avere tutela solo nelle ipotesi in cui i vizi siano stati dolosamente occultati e abbiano determinato un prezzo di aggiudicazione non rappresentativo del valore reale; in tali casi la giurisprudenza ammette un'azione di risarcimento del danno; 4) perizia estimativa: il perito nominato dal giudice nell'ambito della procedura esecutiva valuta il bene e ne accerta le condizioni; l'aggiudicatario che abbia preso parte all'asta conosce la perizia e non può dolersi dei vizi in essa descritti; 5) vizi sopravvenuti: i vizi occorsi dopo l'aggiudicazione (es. infiltrazioni d'acqua successive) non danno luogo ad alcuna tutela nei confronti dei creditori o del debitore. Il principio di stabilità dell'aggiudicazione è fondamentale per garantire la liquidità del mercato delle aste giudiziarie.
Profili applicativi
La limitazione della garanzia per vizi nella vendita forzata è compensata dalla perizia estimativa che il giudice fa eseguire prima dell'asta: l'aggiudicatario può valutare le condizioni del bene attraverso la perizia e le eventuali ispezioni ammesse dal giudice. La decisione di aggiudicarsi un bene con vizi noti deve scontare tali vizi nella valutazione del prezzo massimo da offrire.
In sintesi
La vendita forzata non dà luogo ad azione redibitoria o estimatoria per vizi del bene; l'aggiudicatario accetta il bene nelle condizioni accertate dalla perizia; solo in caso di dolo nel nascondere vizi essenziali è ammessa in via giurisprudenziale un'azione risarcitoria; i vizi sopravvenuti non danno diritto a tutela.