Art. 2921 C.C. – Evizione

Pubblicato il Giugno 15, 2026 da lextime

Testo della norma

L'acquirente della cosa espropriata, se ne subisce l'evizione, può ripetere il prezzo non ancora distribuito, dedotte le spese, e, se la distribuzione è già avvenuta, può ripeterne da ciascun creditore la parte che ha riscossa e dal debitore l'eventuale residuo, salva la responsabilità del creditore procedente per i danni e per le spese.

Se l'evizione è soltanto parziale, l'acquirente ha diritto di ripetere una parte proporzionale del prezzo. La ripetizione ha luogo anche se l'aggiudicatario, per evitare l'evizione, ha pagato una somma di danaro.

In ogni caso l'acquirente non può ripetere il prezzo nei confronti dei creditori privilegiati o ipotecari ai quali la causa di evizione non era opponibile.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 2921 c.c. disciplina la vendita forzata immobiliare nel contesto dell'espropriazione forzata: stabilisce le modalità di assegnazione del prezzo ricavato dalla vendita tra i creditori concorrenti, nel rispetto delle cause di prelazione.

Distribuzione del prezzo nella vendita forzata

La vendita forzata di beni immobili produce un ricavato (prezzo di aggiudicazione) che deve essere distribuito tra i creditori secondo il seguente ordine:

  1. Spese di procedura: privilegiate ex art. 2770, vengono soddisfatte per prime.
  2. Creditori con privilegio speciale immobiliare (art. 2748) o ipotecario (art. 2808): soddisfatti in ordine di grado e, a parità di grado, in proporzione ai rispettivi crediti.
  3. Creditori chirografari: concorrono sul residuo in proporzione ai rispettivi crediti.

Se il prezzo non è sufficiente a soddisfare tutti i creditori privilegiati, quelli di grado inferiore rimangono chirografari per l'eccedenza. Il piano di riparto è predisposto dal giudice dell'esecuzione con l'eventuale ausilio di un professionista delegato (art. 591-bis c.p.c.).

Profili applicativi

Nella pratica esecutiva immobiliare, il professionista delegato alla vendita deve verificare l'iscrizione delle ipoteche al momento della trascrizione del pignoramento: le ipoteche iscritte successivamente al pignoramento non sono opponibili alla procedura. Il prezzo ricavato dalla vendita telematica è versato sul conto della procedura; la sua distribuzione avviene dopo l'emissione del decreto di trasferimento e la presentazione dei conteggi finali da parte dei creditori ipotecari.

In sintesi

L'art. 2921 governa la distribuzione del ricavato della vendita forzata immobiliare: prima le spese di procedura (privilegio ex art. 2770), poi i creditori ipotecari e privilegiati in ordine di grado, infine i chirografari sul residuo.