Art. 303 C.C. – Adozione congiuntiva

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA

[Articolo **abrogato** dalla L. 4 maggio 1983, n. 184]

[Articolo Abrogato]

COMMENTO SINTETICO L’Articolo 303 C.C. è stato **abrogato** dalla Legge n. 184/1983.
**Contenuto Previgente:** Regolava l’**adozione congiuntiva** (da parte di entrambi i coniugi). Stabiliva che l’adozione congiunta fosse ammessa, ma che in caso di adozione da parte di uno solo dei coniugi, l’altro dovesse dare il suo consenso.
**Motivo dell’Abrogazione:** Oggi, l’adozione piena di minori è ammessa **solo congiuntamente** da parte dei coniugi uniti in matrimonio (Art. 6 L. 184/1983). Le disposizioni sono state superate dalla normativa speciale, che ha reso l’adozione minorile un istituto finalizzato alla creazione di un legame familiare stabile e completo, spesso equiparabile al matrimonio stesso.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 303 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Art. 303 C.C.”. Freccia → **ABROGATO** (L. 184/1983).

[Articolo Abrogato]

Schema visuale semplificato per Art. 303 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Art. 303 C.C.”. Freccia → **ABROGATO** (L. 184/1983).

Schema visuale semplificato per Art. 303 C.C. Abrogato.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Art. 303 C.C.”. Freccia → **ABROGATO** (L. 184/1983).

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