Art. 312 C.C. – Legittimazione della revocazione

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

La revocazione dell’adozione (Art. 307 C.C.) può essere domandata:
1. Dall’**adottante**, se i fatti di indegnità sono commessi dall’adottato.
2. Dall’**adottato** o dai suoi **discendenti**, se i fatti di indegnità sono commessi dall’adottante o dal suo coniuge.
3. Dagli **eredi** dell’adottante o dell’adottato entro un anno dalla morte del soggetto leso.

[Articolo Applicabile all’Adozione di Maggiorenni]

COMMENTO SINTETICO L’Art. 312 C.C. stabilisce chi sono i **soggetti legittimati** ad agire in giudizio per la revocazione dell’adozione di maggiorenni basata sull’indegnità (Art. 307 C.C.).
La norma sancisce la **reciprocità** del diritto di agire in revocazione. Il diritto non si estingue con la morte della parte lesa (adottante o adottato), ma si trasmette per un breve periodo ai rispettivi **eredi**, consentendo di “punire” il comportamento indegno e di tutelare il patrimonio della famiglia da cui l’indegno verrebbe ad ereditare.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 312 C.C. Legittimazione Revoca.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Azione di Revoca”. Frecce → Azione Spetta a: **Adottante / Adottato / Eredi** (Entro un anno).

[Articolo Applicabile all’Adozione di Maggiorenni]

Schema visuale semplificato per Art. 312 C.C. Legittimazione Revoca.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Azione di Revoca”. Frecce → Azione Spetta a: **Adottante / Adottato / Eredi** (Entro un anno).

Schema visuale semplificato per Art. 312 C.C. Legittimazione Revoca.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Azione di Revoca”. Frecce → Azione Spetta a: **Adottante / Adottato / Eredi** (Entro un anno).

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