| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 316 C.C. è fondamentale per la moderna gestione della filiazione. Il termine **”responsabilità genitoriale”** ha sostituito il concetto di “potestà genitoriale” (ex Art. 316 prima della riforma del 1975), sottolineando che il potere dei genitori è funzionale **all’interesse del figlio** e non un diritto sui figli. La norma ribadisce il principio della **condivisione delle decisioni** su questioni cruciali (es. scelte educative, sanitarie, residenza). Il ricorso al giudice non mira a imporre un’unica decisione, ma a trovare la soluzione più opportuna nell’interesse del minore. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Genitori”. Freccia **Responsabilità** → Riquadro “Figlio”. Sotto-Riquadro “Contrasto” → Freccia → **Giudice** (Decide nel miglior interesse del figlio). |
Comma 1: Principio Fondamentale
Comma 2: Mancato Accordo
Comma 3: Genitori non sposati
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Genitori”. Freccia **Responsabilità** → Riquadro “Figlio”. Sotto-Riquadro “Contrasto” → Freccia → **Giudice** (Decide nel miglior interesse del figlio).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Genitori”. Freccia **Responsabilità** → Riquadro “Figlio”. Sotto-Riquadro “Contrasto” → Freccia → **Giudice** (Decide nel miglior interesse del figlio).
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