Art. 330 C.C. – Decadenza dalla responsabilità genitoriale

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Grave pregiudizio

Il giudice può pronunciare la **decadenza** dalla responsabilità genitoriale quando il genitore **violi o trascuri i doveri** ad essa inerenti (mantenimento, istruzione, educazione) o **abusi dei relativi poteri** con grave pregiudizio del figlio.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 330 C.C. è la norma di riferimento per la sanzione più grave in ambito familiare: la **decadenza** della responsabilità genitoriale (che ha sostituito la vecchia “potestà”).
La decadenza non è automatica, ma è pronunciata dal **Tribunale per i Minorenni** (oggi sezione specializzata del Tribunale Ordinario) su ricorso. I presupposti sono la **violazione grave e continuata dei doveri** verso il figlio (es. abbandono morale o materiale, incuria, violenza) oppure l’**abuso dei poteri** (es. sfruttamento). L’elemento cruciale è la produzione di un **grave pregiudizio** al figlio.
Con la decadenza, il genitore perde ogni potere sul figlio, che viene affidato all’altro genitore, a un tutore o collocato in una comunità.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 330 C.C. Decadenza Responsabilità Genitoriale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Violazione Grave Doveri Genitoriali” + “Grave Pregiudizio Figlio”. Freccia → **Tribunale Pronuncia Decadenza**.

Comma 1: Grave pregiudizio

Schema visuale semplificato per Art. 330 C.C. Decadenza Responsabilità Genitoriale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Violazione Grave Doveri Genitoriali” + “Grave Pregiudizio Figlio”. Freccia → **Tribunale Pronuncia Decadenza**.

Schema visuale semplificato per Art. 330 C.C. Decadenza Responsabilità Genitoriale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Violazione Grave Doveri Genitoriali” + “Grave Pregiudizio Figlio”. Freccia → **Tribunale Pronuncia Decadenza**.

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