| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 330 C.C. è la norma di riferimento per la sanzione più grave in ambito familiare: la **decadenza** della responsabilità genitoriale (che ha sostituito la vecchia “potestà”). La decadenza non è automatica, ma è pronunciata dal **Tribunale per i Minorenni** (oggi sezione specializzata del Tribunale Ordinario) su ricorso. I presupposti sono la **violazione grave e continuata dei doveri** verso il figlio (es. abbandono morale o materiale, incuria, violenza) oppure l’**abuso dei poteri** (es. sfruttamento). L’elemento cruciale è la produzione di un **grave pregiudizio** al figlio. Con la decadenza, il genitore perde ogni potere sul figlio, che viene affidato all’altro genitore, a un tutore o collocato in una comunità. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Violazione Grave Doveri Genitoriali” + “Grave Pregiudizio Figlio”. Freccia → **Tribunale Pronuncia Decadenza**. |
Comma 1: Grave pregiudizio
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Violazione Grave Doveri Genitoriali” + “Grave Pregiudizio Figlio”. Freccia → **Tribunale Pronuncia Decadenza**.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Violazione Grave Doveri Genitoriali” + “Grave Pregiudizio Figlio”. Freccia → **Tribunale Pronuncia Decadenza**.