| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 335 C.C. copre il caso dell’**abbandono di fatto** e dell’incapacità di provvedere al figlio, distinguendo tra situazioni permanenti e temporanee. * **Irreperibilità/Incuria Permanente:** Se i genitori non si trovano o sono stabilmente incapaci di prendersi cura del figlio, il Tribunale per i Minorenni è tenuto a dichiarare lo stato di **adottabilità** (che porta allo scioglimento del vincolo di filiazione). * **Irreperibilità/Impedimento Transitorio:** Se la situazione è reversibile o l’assenza non è volontaria (es. scomparsa, detenzione breve), non si procede all’adottabilità, ma si nomina un **tutore** o un affidatario per la gestione ordinaria della persona e dei beni del minore. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Genitori Irreperibili o Incapaci”. Freccia → **Permanente** (Adottabilità). Freccia → **Temporanea** (Nomina Tutore). |
Comma 1: Irreperibilità e tutela
Comma 2: Assenza o altro impedimento
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Genitori Irreperibili o Incapaci”. Freccia → **Permanente** (Adottabilità). Freccia → **Temporanea** (Nomina Tutore).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Genitori Irreperibili o Incapaci”. Freccia → **Permanente** (Adottabilità). Freccia → **Temporanea** (Nomina Tutore).