| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
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| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 370 C.C. è un altro presidio contro la cattiva gestione finanziaria. L’atto di **riscuotere un capitale** (come ad esempio la somma di un titolo giunto a scadenza o il capitale di un’assicurazione sulla vita) crea immediatamente la necessità di **reinvestirlo** (Art. 364 C.C.) o depositarlo in modo vincolato (Art. 356 C.C.). Per evitare che il tutore riscuota e trattenga il denaro in proprio (con il rischio di distrazione o di mancato rendimento), la legge impone che l’autorizzazione a riscuotere sia contestuale all’**autorizzazione e alle istruzioni per il reimpiego**. In pratica, il Giudice Tutelare gestisce l’intero ciclo del capitale: riscossione, deposito vincolato (Art. 356 C.C.) e impiego produttivo (Art. 364 C.C.). |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Capitale in Scadenza”. Freccia → **Riscossione Vietata** Senza Autorizzazione GT. Autorizzazione **DEVE** Contenere Istruzioni per Reimpiego. |
Comma 1: Divieto di Riscossione
Comma 2: Obbligo di Riscossione e Impiego
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Capitale in Scadenza”. Freccia → **Riscossione Vietata** Senza Autorizzazione GT. Autorizzazione **DEVE** Contenere Istruzioni per Reimpiego.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Capitale in Scadenza”. Freccia → **Riscossione Vietata** Senza Autorizzazione GT. Autorizzazione **DEVE** Contenere Istruzioni per Reimpiego.