Testo della norma
Comma 1: Divieto di Riscossione
Il tutore non può riscuotere capitali che scadono al minore se non con l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
Comma 2: Obbligo di Riscossione e Impiego
La riscossione deve avvenire solo se il Giudice Tutelare ha specificamente autorizzato il tutore e gli ha dato le istruzioni per l’impiego (Art. 364 C.C.) della somma riscossa.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Impedisce che somme rilevanti di capitale del minore vengano incassate dal tutore senza un controllo preventivo sulla loro successiva destinazione.
Contenuto
Il tutore non può riscuotere capitali appartenenti al minore senza l'autorizzazione del giudice tutelare, che nel contempo stabilisce le modalità con cui le somme riscosse dovranno essere reimpiegate nell'interesse del minore.
Profili applicativi
La norma si coordina con le regole sull'impiego del denaro del minore: l'autorizzazione alla riscossione e la prescrizione sul reimpiego viaggiano di norma insieme, in modo da evitare che il capitale, una volta incassato, resti privo di una destinazione sicura.
In sintesi
La riscossione di capitali del minore richiede l'autorizzazione del giudice tutelare, che ne indica anche il successivo reimpiego.