Testo della norma
Comma 1: Divieti Assoluti
Il tutore non può compiere in nessun caso, neppure con l’autorizzazione del Tribunale:
1. Donare i beni del minore (salvo i regali d’uso, tenuto conto della condizione del minore).
2. Costituire pegno o ipoteca sui beni del minore (salvo quanto disposto dalla legge per la garanzia dei crediti).
3. Accettare o effettuare remissioni di debito.
4. Stipulare compromessi (accordo per deferire la controversia ad arbitri) o transazioni (accordi per definire una lite).
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Norma di chiusura che rafforza il sistema dei divieti gravanti sul tutore a tutela del patrimonio del minore.
Contenuto
Oltre alle ipotesi specificamente disciplinate da altre disposizioni, la legge vieta al tutore di compiere, senza la necessaria autorizzazione, ulteriori atti che possano incidere in modo rilevante sul patrimonio del minore, in coerenza con il generale principio per cui le decisioni più delicate richiedono un controllo giudiziale preventivo.
Profili applicativi
La disposizione si affianca alle altre norme sui divieti e sulle autorizzazioni (artt. 361-374), formando un sistema complessivo pensato per impedire che il tutore assuma da solo decisioni suscettibili di pregiudicare gli interessi economici del minore.
In sintesi
Il tutore non può compiere, senza autorizzazione, atti che eccedano l'ordinaria amministrazione del patrimonio del minore.