Art. 376 C.C. – Vendita all’incanto

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Modalità di Vendita

Il Tribunale, nell’autorizzare l’alienazione di beni (Art. 375, n. 1 C.C.), stabilisce se debba farsi all’incanto (asta pubblica) o a trattative private, fissandone il prezzo minimo.

Comma 2: Obblighi Aggiuntivi

Il Tribunale può anche imporre l’obbligo di prestare idonea garanzia prima di effettuare la vendita, a cautela del prezzo di alienazione.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Regola le forme con cui deve avvenire la vendita di beni del minore, quando questa è stata autorizzata.

Contenuto

Quando è autorizzata la vendita di beni del minore, essa deve avvenire, salvo i casi in cui la legge o il giudice dispongano diversamente, mediante incanto, cioè con procedura di vendita pubblica competitiva, al fine di ottenere il miglior prezzo possibile.

Profili applicativi

Il ricorso all'incanto riduce il rischio che i beni del minore vengano ceduti a condizioni sfavorevoli, garantendo trasparenza nella formazione del prezzo e la possibilità per più soggetti di formulare offerte.

In sintesi

La vendita di beni del minore avviene, di regola, tramite asta pubblica, salvo diversa disposizione della legge o del giudice.