| TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi) |
|
| COMMENTO SINTETICO |
L’Art. 377 C.C. stabilisce la **sanzione di annullabilità** per gli atti di straordinaria amministrazione compiuti dal tutore senza il necessario controllo preventivo (autorizzazione). L’annullabilità è meno grave della nullità (Art. 361 C.C.), in quanto opera solo nell’interesse del soggetto protetto. * **Annullabilità:** L’atto produce effetti finché non viene annullato su richiesta del minore divenuto maggiorenne. * **Prescrizione:** Il termine di cinque anni decorre solo da quando cessa la causa dell’incapacità (la minore età), permettendo al pupillo di agire autonomamente e con piena consapevolezza. Questa norma è cruciale per la **protezione *ex post*** del patrimonio. |
| SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO |
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Atto Senza Autorizzazione GT/Tribunale” → **Sanzione:** Annullabilità. **Azione:** Promossa dal Minore (entro 5 anni dalla Maggiore Età). |
Comma 1: Sanzione
Comma 2: Prescrizione
**Contenuto Visivo:** Riquadro “Atto Senza Autorizzazione GT/Tribunale” → **Sanzione:** Annullabilità. **Azione:** Promossa dal Minore (entro 5 anni dalla Maggiore Età).

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Atto Senza Autorizzazione GT/Tribunale” → **Sanzione:** Annullabilità. **Azione:** Promossa dal Minore (entro 5 anni dalla Maggiore Età).