Testo della norma
Comma 1: Sanzione
Gli atti compiuti dal tutore senza la necessaria autorizzazione del giudice tutelare o del tribunale, ove essa sia richiesta, possono essere annullati su istanza del tutore stesso, del minore o dei suoi eredi o aventi causa.
Comma 2: Prescrizione
L’azione di annullamento si prescrive in cinque anni a decorrere dal giorno in cui il minore ha raggiunto la maggiore età.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
Sanziona con l'invalidità gli atti compiuti dal tutore in violazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva.
Contenuto
Gli atti compiuti dal tutore senza la necessaria autorizzazione possono essere impugnati, nell'interesse del minore, dal tutore stesso, da chi gli succede nell'ufficio o dal minore divenuto maggiorenne, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge.
Profili applicativi
Il rimedio dell'impugnazione consente di rimediare a un vizio procedurale che, per sua natura, mette a rischio gli interessi patrimoniali del minore; la legittimazione ad agire è riservata a chi opera nell'interesse di quest'ultimo.
In sintesi
Gli atti compiuti dal tutore senza la dovuta autorizzazione possono essere impugnati nell'interesse del minore.