Art. 39 C.C. – Presunzione di capacità

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

La capacità della persona si presume fino a prova contraria.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 39 c.c. disciplina i comitati, definendo la figura del comitato come organizzazione costituita per la raccolta di fondi destinati a uno scopo determinato e stabilendo le regole per la sua costituzione e il suo funzionamento. Il comitato è una figura intermedia tra l'associazione non riconosciuta e l'ente con personalità giuridica.

Comitati: nozione, costituzione e regime giuridico

I comitati sono disciplinati come segue: 1) nozione: il comitato è un'organizzazione costituita da più persone (promotori e organizzatori) per raccogliere fondi presso terzi al fine di destinare le somme raccolte a uno scopo specifico; lo scopo tipico è solidaristico, benefico, culturale o sportivo; 2) mancanza di personalità giuridica: il comitato non ha personalità giuridica autonoma; è un'organizzazione di fatto simile all'associazione non riconosciuta; i fondi raccolti formano un patrimonio separato destinato allo scopo; 3) promotori e organizzatori: il comitato è costituito da promotori (che lanciano l'iniziativa) e da organizzatori (che gestiscono la raccolta); la distinzione rileva ai fini della responsabilità; 4) patrimonio del comitato: i fondi raccolti dai sottoscrittori costituiscono il patrimonio del comitato; questo patrimonio è vincolato allo scopo per cui è stato raccolto; gli organizzatori lo gestiscono nell'interesse dei sottoscrittori e dello scopo; 5) pubblicizzazione dello scopo: lo scopo del comitato deve essere indicato pubblicamente nella raccolta fondi; i sottoscrittori aderiscono sapendo a quale fine i fondi sono destinati; il cambiamento dello scopo senza il consenso dei sottoscrittori è illecito; 6) trasformazione in associazione: se il comitato raccoglie fondi sufficienti e vuole strutturarsi stabilmente, può trasformarsi in un'associazione o fondazione riconosciuta; la trasformazione richiede la creazione di uno statuto e il riconoscimento governativo. I comitati sono strumenti flessibili per iniziative temporanee di raccolta fondi con finalità specifiche.

Profili applicativi

Il comitato è lo strumento tipico delle raccolte fondi per emergenze: dopo una calamità naturale si costituisce un comitato di raccolta fondi per le vittime; il comitato raccoglie donazioni da privati, aziende e istituzioni; i fondi sono gestiti dagli organizzatori per acquistare beni di prima necessità, ricostruire abitazioni o sostenere i sinistrati; il comitato non ha personalità giuridica ma il suo patrimonio è vincolato allo scopo dichiarato; gli organizzatori rispondono personalmente della corretta destinazione dei fondi agli scopi dichiarati.

In sintesi

Il comitato è un'organizzazione di fatto costituita per raccogliere fondi destinati a uno scopo specifico; non ha personalità giuridica ma i fondi raccolti formano un patrimonio vincolato allo scopo; è distinto in promotori (che lanciano l'iniziativa) e organizzatori (che gestiscono la raccolta); lo scopo deve essere reso pubblico e non può essere modificato senza il consenso dei sottoscrittori; può trasformarsi in associazione o fondazione riconosciuta se l'attività diventa stabile; è lo strumento tipico delle raccolte fondi per emergenze e iniziative solidaristiche temporanee.