Art. 4 C.C. – InabilitazionepublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

È inabilitato il maggiorenne il quale, per infermità di mente non così grave da dare luogo all’interdizione, ovvero per prodigalità, per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, si espone, o espone la sua famiglia, a gravi pregiudizi economici. All’inabilitato è nominato un curatore.

COMMENTO SINTETICO L’inabilitazione è una misura di protezione meno grave dell’interdizione. Si applica a chi ha una **capacità ridotta, non totalmente menomata**, a causa di infermità mentale lieve, prodigalità (incapacità di gestire il denaro), o dipendenze. L’inabilitato **non perde la capacità di agire**, ma per compiere alcuni atti importanti (es. alienare beni) ha bisogno dell’assistenza del **curatore**.
ESEMPI PRATICI Una persona che, a causa di un lieve deficit mentale, continua a fare debiti e regali costosi mettendo a rischio il patrimonio familiare, può essere inabilitata. Potrà ancora comprare la spesa quotidiana, ma per vendere un appartamento di sua proprietà dovrà farsi assistere dal curatore.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 4 C.C.

**Contenuto Visivo:** Icona adulto con simbolo “attenzione”. Per “Atti Minori”: autonomo (spunta verde). Per “Atti Importanti”: necessita affiancamento “CURATORE” (firme entrambi).