Testo della norma
È commerciante chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.
Commento
Inquadramento
L'art. 40 c.c. disciplina la responsabilità degli organizzatori del comitato verso i terzi, stabilendo che coloro che assumono la gestione del comitato rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte in nome del comitato. La norma tutela i terzi che contrattano con il comitato affidandosi alla responsabilità personale degli organizzatori.
Responsabilità degli organizzatori del comitato verso i terzi
La responsabilità degli organizzatori del comitato è disciplinata come segue: 1) responsabilità personale e solidale: coloro che assumono la gestione del comitato rispondono personalmente e solidalmente per le obbligazioni assunte in nome del comitato verso i terzi; il terzo creditore può agire contro qualsiasi organizzatore per l'intera somma dovuta; 2) ratio della responsabilità: la responsabilità personale degli organizzatori compensa la mancanza di personalità giuridica del comitato; il terzo che contratta con il comitato sa che non si relaziona con un ente autonomo ma con persone fisiche che rispondono personalmente; 3) chi è organizzatore: sono organizzatori tutti coloro che partecipano attivamente alla gestione del comitato; non solo chi firma i contratti ma anche chi di fatto dirige le attività; la responsabilità è determinata dall'effettivo esercizio del potere gestionale; 4) responsabilità vs. fondi raccolti: la responsabilità degli organizzatori è personale e si aggiunge alla responsabilità dei fondi raccolti; il terzo creditore può agire prima sul patrimonio del comitato (i fondi raccolti) e poi sul patrimonio personale degli organizzatori; 5) limitazione convenzionale: la limitazione contrattuale della responsabilità degli organizzatori è possibile ma è opponibile solo ai terzi che l'hanno accettata espressamente; non è opponibile ai terzi che non ne erano a conoscenza; 6) distinzione da promotori: i promotori del comitato (chi ha lanciato l'idea) non rispondono necessariamente come organizzatori se non partecipano alla gestione; la responsabilità segue l'esercizio effettivo dei poteri gestionali. La responsabilità personale degli organizzatori è il meccanismo che protegge i terzi nei rapporti con i comitati.
Profili applicativi
La responsabilità personale degli organizzatori è rilevante nei comitati per eventi culturali: un comitato organizzatore di un festival teatrale contrae obbligazioni con artisti, tecnici e fornitori; se i fondi raccolti non bastano a coprire i costi, i creditori (artisti non pagati, fornitori insoluti) possono agire personalmente contro tutti gli organizzatori; ciascun organizzatore risponde per l'intero debito del comitato con il proprio patrimonio personale; chi ha accettato di far parte del comitato di gestione è esposto a questo rischio; per questo è importante limitare preventivamente il numero degli organizzatori a quelli realmente coinvolti nella gestione.
In sintesi
Gli organizzatori del comitato rispondono personalmente e solidalmente per le obbligazioni assunte in nome del comitato verso i terzi; la responsabilità personale compensa la mancanza di personalità giuridica del comitato; sono organizzatori tutti coloro che esercitano effettivamente il potere gestionale anche senza firmare i contratti; la responsabilità si aggiunge a quella dei fondi del comitato; la limitazione convenzionale è opponibile solo ai terzi che l'hanno accettata; i promotori che non gestiscono non rispondono come organizzatori.