Art. 410 C.C. – Doveri dell’amministratore di sostegno

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

Comma 1: Diligenza e Interesse

L’amministratore di sostegno deve svolgere i suoi compiti con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia. Deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

Comma 2: Interesse Morale e Materiale

In ogni caso, l’amministratore deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

Comma 3: Atti Urgente

L’amministratore non è tenuto a compiere atti che non rientrino nei suoi compiti (come definiti nel decreto), salvo che sia urgente provvedere.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

Definisce lo spirito con cui l'amministratore di sostegno deve svolgere il proprio incarico, in una prospettiva di valorizzazione della persona assistita.

Contenuto

Nello svolgimento dei propri compiti, l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario, informandolo tempestivamente degli atti da compiere. In caso di dissenso tra i due, l'amministratore deve informarne il giudice tutelare, che adotta con decreto motivato i provvedimenti opportuni.

Profili applicativi

Il coinvolgimento del beneficiario nelle scelte che lo riguardano distingue l'amministrazione di sostegno da altri istituti di protezione più risalenti e rigidi: l'amministratore non si sostituisce integralmente alla persona, ma la affianca cercando di rispettarne, per quanto possibile, la volontà.

In sintesi

L'amministratore di sostegno deve rispettare bisogni e aspirazioni del beneficiario; in caso di contrasto decide il giudice tutelare.