Art. 414 C.C. – Persone che possono essere interdette

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Presupposti

Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovino in condizioni di **abituale infermità di mente** che li rende **incapaci di provvedere ai propri interessi**, devono essere interdetti.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 414 C.C. definisce i presupposti per l’**interdizione giudiziale**, la misura di protezione più grave. L’interdizione determina l’incapacità totale di agire e può essere disposta solo quando l’infermità di mente è:
1. **Abituale:** Non transitoria o temporanea.
2. **Totale:** La persona è completamente incapace di provvedere a qualsiasi suo interesse (sia patrimoniale che personale).
Dall’introduzione dell’Amministrazione di Sostegno (Ads) nel 2004, l’interdizione è considerata una *extrema ratio* (ultima spiaggia) e si applica solo ai casi di patologia psichica molto grave che richiede una **sostituzione totale** del soggetto nella gestione della sua vita.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 414 C.C. Interdizione Giudiziale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Interdizione**” ➡️ Soggetto Maggiorenne con **Infermità di Mente Abituale** che porta a **Incapacità Totale** di provvedere ai propri interessi.

Comma 1: Presupposti

Schema visuale semplificato per Art. 414 C.C. Interdizione Giudiziale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Interdizione**” ➡️ Soggetto Maggiorenne con **Infermità di Mente Abituale** che porta a **Incapacità Totale** di provvedere ai propri interessi.

Schema visuale semplificato per Art. 414 C.C. Interdizione Giudiziale.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “**Interdizione**” ➡️ Soggetto Maggiorenne con **Infermità di Mente Abituale** che porta a **Incapacità Totale** di provvedere ai propri interessi.

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