Art. 42 C.C. – Proprietà privata

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

Testo della norma

La proprietà è privata o pubblica. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti pubblici o a privati.

Testo vigente del Codice Civile (R.D. 16 marzo 1942, n. 262). Fonte ufficiale: Normattiva.

Commento

Inquadramento

L'art. 42 c.c. disciplina lo scioglimento delle associazioni riconosciute, stabilendo le cause di scioglimento, la procedura di liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'associazione sciolta. La norma chiude la disciplina delle associazioni riconosciute e introduce il passaggio al regime degli enti non riconosciuti.

Scioglimento dell'associazione riconosciuta: cause e liquidazione

Lo scioglimento dell'associazione riconosciuta è disciplinato come segue: 1) cause di scioglimento: l'associazione riconosciuta si scioglie per delibera dell'assemblea (scioglimento volontario), per il conseguimento dello scopo o per sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, per decorrenza del termine di durata, per provvedimento dell'autorità governativa in caso di gravi irregolarità; 2) delibera assembleare: lo scioglimento volontario è deliberato dall'assemblea con le maggioranze qualificate previste dallo statuto; di norma richiede una maggioranza rafforzata (2/3 o 3/4 degli associati); la delibera deve indicare le modalità della liquidazione; 3) nomina dei liquidatori: dopo la delibera di scioglimento si procede alla nomina dei liquidatori; i liquidatori gestiscono il patrimonio residuo, pagano i debiti e redigono il bilancio finale di liquidazione; 4) devoluzione del patrimonio: dopo il pagamento dei debiti il patrimonio residuo è devoluto secondo le indicazioni dello statuto o, in mancanza, secondo la delibera dell'assemblea; il patrimonio non può essere distribuito agli associati; deve andare a finalità di pubblica utilità o a enti analoghi; 5) cancellazione dal Registro: dopo la conclusione della liquidazione l'associazione è cancellata dal Registro delle Persone Giuridiche; la cancellazione determina l'estinzione della personalità giuridica; 6) scioglimento per provvedimento governativo: in caso di gravi irregolarità nella gestione o di illiceità sopravvenuta dello scopo, l'autorità governativa può disporre lo scioglimento d'ufficio; è una misura estrema che tutela l'ordine pubblico e gli associati. Lo scioglimento è il termine finale della vita dell'associazione e chiude il ciclo iniziato con il riconoscimento.

Profili applicativi

Lo scioglimento dell'associazione è rilevante nelle associazioni sportive che perdono l'affiliazione federale: una SSD (Società Sportiva Dilettantistica) che perde l'affiliazione alla federazione di riferimento e non può più svolgere attività sportiva ufficiale spesso non ha più ragione di esistere; l'assemblea delibera lo scioglimento con maggioranza qualificata; si nominano liquidatori che chiudono i conti, pagano i fornitori e gli istruttori e devolvono l'eventuale patrimonio residuo (impianti, attrezzature) ad altra associazione sportiva con scopo analogo; la cancellazione dal RUNTS o dalla Camera di Commercio chiude formalmente la procedura.

In sintesi

L'associazione riconosciuta si scioglie per delibera assembleare, conseguimento o impossibilità dello scopo, decorso del termine o provvedimento governativo; la delibera richiede maggioranza qualificata e si nominano liquidatori; dopo il pagamento dei debiti il patrimonio residuo è devoluto a finalità di pubblica utilità o a enti analoghi secondo lo statuto; è vietata la distribuzione del patrimonio agli associati; la cancellazione dal Registro estingue la personalità giuridica; lo scioglimento governativo è misura estrema per gravi irregolarità o illiceità dello scopo.