Art. 42 C.C. – Proprietà privatapublishArticoli legali

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime
TESTO DELLA NORMA

La proprietà è privata o pubblica. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti pubblici o a privati.

COMMENTO SINTETICO Riconosce e distingue la **proprietà privata** da quella **pubblica**. La proprietà privata è un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione (Art. 42 Cost.), ma non è assoluto. Può essere limitata dalla legge per garantire la sua **funzione sociale** e l’accesso a tutti. I beni pubblici sono quelli destinati a un interesse della collettività.
ESEMPI PRATICI La casa in cui si abita è un bene di proprietà privata. Una strada statale o un parco comunale sono beni di proprietà pubblica. L’espropriazione per pubblica utilità (es. per costruire una ferrovia) è un tipico limite alla proprietà privata per una funzione sociale.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema Art. 42 C.C.

**Contenuto Visivo:** Due colonne. Colonna “Privata”: Icona casa con bandierina “IO”. Colonna “Pubblica”: Icona strada/scuola con bandierina “COMUNE/STATO”. Freccia “Limiti Legali” che tocca entrambe le colonne.