Art. 431 C.C. – Competenza del giudice tutelare

Pubblicato il Ottobre 2, 2025 da lextime

TESTO VIGENTE DELLA NORMA (Sintesi)

Comma 1: Competenza Territoriale

Il giudice tutelare competente per la vigilanza della tutela e della curatela è quello del luogo in cui l’interdetto o l’inabilitato hanno il **domicilio**.

COMMENTO SINTETICO L’Art. 431 C.C. chiarisce la **competenza territoriale** del Giudice Tutelare, l’organo di sorveglianza e controllo sugli atti del tutore e del curatore. L’individuazione del Giudice Tutelare sulla base del **domicilio** (il luogo dove la persona ha stabilito il centro principale dei suoi affari e interessi) è fondamentale.
Questa competenza non è relativa al Tribunale che emana la sentenza di interdizione/inabilitazione (che è il Tribunale ordinario del luogo di residenza), ma all’autorità che deve **vigilare quotidianamente** sull’operato del tutore/curatore (il Giudice Tutelare). Questo garantisce che il controllo sia esercitato dall’autorità più vicina al luogo dove l’incapace vive e dove si svolgono i suoi interessi.
SCHEMA VISUALE SEMPLIFICATO
Schema visuale semplificato per Art. 431 C.C. Giudice Tutelare Competente.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Interdetto/Inabilitato” → **Domicilio** = Competenza del **Giudice Tutelare** (per Sorveglianza Tutela/Curatela).

Comma 1: Competenza Territoriale

Schema visuale semplificato per Art. 431 C.C. Giudice Tutelare Competente.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Interdetto/Inabilitato” → **Domicilio** = Competenza del **Giudice Tutelare** (per Sorveglianza Tutela/Curatela).

Schema visuale semplificato per Art. 431 C.C. Giudice Tutelare Competente.

**Contenuto Visivo:** Riquadro “Interdetto/Inabilitato” → **Domicilio** = Competenza del **Giudice Tutelare** (per Sorveglianza Tutela/Curatela).

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